Pubblicazione legale:
La recente ordinanza n. 8236/2026 della Corte di Cassazione del 02 Aprile 2026, ha chiarito un punto importante: l’abitazione principale non perde automaticamente l’esenzione IMU se è parzialmente locata (ad esempio, alcune stanze affittate a terzi).
L’esenzione IMU per l’abitazione principale si basa su due requisiti fondamentali:
- residenza anagrafica
- dimora abituale del proprietario
Se questi continuano a sussistere, il fatto che una parte dell’immobile sia concessa in locazione non costituisce, di per sé, una causa ostativa.
Cosa ha detto la Cassazione:
Con l’ordinanza citata, la Corte ha “bocciato” la prassi di alcuni Comuni che:
- consideravano l’immobile interamente imponibile IMU solo perché parzialmente affittato.
Secondo la Corte, questo approccio è scorretto perché la legge non prevede la perdita automatica dell’esenzione in caso di locazione parziale e ciò che conta è che l’immobile resti abitazione principale del possessore.
Attenzione però, questo non significa automaticamente esenzione su tutta la casa in ogni caso. Ad esempio, se la porzione locata è autonomamente identificabile (catastalmente separata), potrebbe essere trattata diversamente; se l’uso prevalente non è più abitativo per il proprietario, l’esenzione può venire meno.
In sintesi
- affittare alcune stanze non fa perdere automaticamente l’esenzione IMU;
- conta che l’immobile resti abitazione principale (residenza + dimora abituale)
Possibili eccezioni se la porzione locata è autonoma o prevalente