Pubblicazione legale:
La procedura di controllo automatizzato, disciplinata dall'articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, non può essere utilizzata per contestare un credito IVA qualora il disconoscimento richieda valutazioni giuridiche complesse o accertamenti di fatto che esulano da un mero riscontro formale.
In tali circostanze, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a notificare un avviso di accertamento motivato. Questo principio, ribadito ieri dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 12653, stabilisce una netta demarcazione tra gli errori formali, emendabili con procedure snelle, e le questioni di merito, che necessitano delle garanzie del procedimento accertativo ordinario.
Pertanto, quando la contestazione del credito IVA implica valutazioni complesse, lo strumento corretto a disposizione dell'Ufficio è l'avviso di accertamento, ai sensi dell'articolo 54 del D.P.R. n. 633/1972. Tale atto deve essere adeguatamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la pretesa, per consentire al contribuente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa