Come comportarsi in caso di sinistro stradale senza urto tra veicoli?

Scritto da: Francesco Dimundo - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Quante volte alla guida della nostra auto o della nostra moto, ci è capitato di temere che qualcuno aprisse repentinamente e avventatamente la portiera di un veicolo parcheggiato? E magari abbiamo anche ipotizzato di possedere quella prontezza di riflessi necessaria a deviare la marcia per evitare l’impatto.

Ma cosa succede se per scansare un ostacolo causiamo un incidente?

L’art. 2054 del codice civile prescrive che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

E nel caso in cui non vi sia uno scontro?

La Suprema Corte ha più volte chiarito che “la presunzione di pari corresponsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c., è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro.” (Cassazione civile sez. III  09 marzo 2012 n. 3704; Cassazione civile sez. III  23 luglio 2002 n. 10751).

E’ necessario, pertanto, accertare in via preventiva il nesso di causalità tra il comportamento del conducente del veicolo responsabile della manovra improvvisa e il sinistro.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18337 del 31/07/2013, si è espressa sul caso di un motociclista che, rovinato al suolo per evitare l’impatto con un veicolo che aveva commesso una incauta manovra, aveva chiesto al proprietario dell’auto il risarcimento dei danni subiti.

La Corte ha rigettato il ricorso del motociclista poiché questi non aveva dimostrato che la condotta dell’automobilista era stata effettivamente avventata e illegittima ed era stata di per sé idonea a causare la caduta; era anzi emerso che quest’ultima si era verificata per colpa del ricorrente stesso.

In altra nota sentenza riguardante un caso del tutto analogo, il Tribunale di Piacenza sottolinea che “alla stregua dei principi generali codificati dall'art. 2697 c.c., spetta interamente all'attore dar prova di quanto dedotto, e cioè che l'occupazione del bordo stradale oltre il limite asfaltato è stata una manovra di emergenza resa necessaria per evitare lo scontro con lo scuola scuolabus, asseritamente circolante in violazione delle norme di circolazione in quanto in eccesso di velocità e sul lato sinistro della strada” (Tribunale di Piacenza del 27/10/2010).

In conclusione, quando si è in presenza di un sinistro in cui non vi è stato alcun impatto tra i veicoli, è d’obbligo chiedersi: è stato davvero il veicolo non entrato in collisione con noi a provocare il sinistro di cui siamo stati vittime? Siamo in grado di dimostrarlo? Oppure avremmo potuto evitare il sinistro con le dovute cautele e precauzioni?

 

AVVERTENZA PER IL LETTORE:

Questo scritto non approfondisce tutti gli aspetti controversi della questione trattata. Quando hai un problema non accontentarti mai della lettura di saggi o articoli sul web anche perché il diritto è in continua evoluzione e il medesimo fatto potrebbe avere una qualificazione giuridica diversa a distanza di anni.
Rivolgiti sempre ad un professionista:
lui sa come prevenire i rischi ed evitare i numerosi pericoli che si annidano ovunque e conosce la strada migliore per tutelare adeguatamente i tuoi diritti.



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Avvocato Francesco Dimundo a Bitonto
Francesco Dimundo

Avvocato civilista