Pubblicazione legale:
“Caro Avvocato, 
mentre percorrevo la rampa del garage a bordo della
mia autovettura, non mi sono accorto della segnalazione luminosa di colore
rosso che impone alle auto in salita di arrestarsi in prossimità dell’inizio
della rampa per dare la precedenza alle auto in discesa. Così, superata la
curva della rampa, non ho potuto evitare lo scontro con il veicolo che stava
scendendo. Evidentemente la colpa del sinistro è mia anche perché nessun segnalatore
luminoso è presente in cima alla rampa, in corrispondenza del cancello e,
quindi, l’altro automobilista non poteva sapere che in quel momento stavo
sopraggiungendo io in direzione opposta (tanto più in considerazione che la
rampa ha un angolo cieco a causa della curva). 
Il danneggiato può rivolgersi all’assicurazione per
ottenere il ristoro dei danni subiti?”
Caro
lettore, dalla prospettazione dei fatti da Lei offerta, la risposta alla Sua
domanda deve ritenersi senza dubbio negativa.
E’
opportuno partire dal dettato normativo dell’art. 122 del decreto legislativo
n. 209 del 2005 - il cosiddetto Codice delle Assicurazioni – che prescrive
testualmente che “i veicoli a motore
senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere
posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate
se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i
terzi […]”.
Il concetto
di “circolazione” lo si ritrova anche
in altre importanti norme come l’art. 144 del citato decreto legislativo, che
stabilisce che “Il danneggiato per
sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i
quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento
del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile
[…]”.
Ciò che
emerge da tale quadro normativo è che uno dei presupposti per l’applicazione della
normativa sull’assicurazione obbligatoria è che il sinistro avvenga in un’area stradale o in area ad essa equiparata. 
In effetti
tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte nonché da molte Corti di
merito, le quali hanno teorizzato il concetto di “accessibilità dell’area ad un
numero indeterminato di persone” ai fini dell’equiparazione di questa alle strade
di uso pubblico (Cassazione civile sez.
III  28 aprile 2017 n. 10513).
Eloquente,
a tal uopo, è la recente sentenza n. 3470 del 24 Luglio 2017 della Corte di Appello Milano la cui massima
così recita:
“L'accesso
all'area condominiale è
consentito solo alle auto a ciò autorizzate, cioè quelle dei condomini che vi
risiedono, ed è chiuso al pubblico, sicché non può ritenersi che l'infortunio
occorso si sia verificato su una strada ad uso pubblico, aperta cioè ad un
numero indeterminato di persone aventi la possibilità giuridicamente lecita di
accedervi. Risulta perciò inapplicabile la disposizione di cui all' art.
144 C.d.A. che consente, per il risarcimento del danno, l'esperibilità
dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante da parte
del danneggiato, atteso che "tale azione è consentita solo per i danni
derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strade di uso pubblico od
aree a queste equiparate" ( art. 122 Codice delle Assicurazioni ) [… ]”.
Di contro è
stato ammesso il risarcimento da parte dell’impresa assicuratrice in caso di
sinistro avvenuto in area privata destinata alla distribuzione di carburante,
in quanto siffatte aree, ancorché di proprietà privata, sono aperte ad un
numero indeterminato di persone (Cassazione
civile sez. III  03 marzo 2011 n. 5111).
Del resto gli ermellini con una nota decisione del 2013, si sono espressi
proprio su un caso del tutto analogo a quello in questione, precisando che non sussiste azione diretta verso l'assicurazione se
il sinistro avviene
sulla rampa di accesso al garage sito
in un parco privato (Cassazione civile sez. III del 03/04/2013 n. 8090). 
La rampa di
accesso ad un garage, infatti, rappresenta,
indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'area, un luogo in cui la
circolazione non è consentita ad un numero indeterminato di persone, ovvero da
parte del pubblico, ma solo a coloro che devono compiere la manovra di ingresso
o di uscita dal garage e
che - come titolari del diritto di ricoverarvi il veicolo - costituiscono un
numero determinato di persone e vengono in considerazione uti singoli e non uti cives.
AVVERTENZA
PER IL LETTORE:
Questo
scritto non approfondisce tutti gli aspetti controversi della questione
trattata. Quando hai un problema non accontentarti mai della lettura di saggi o
articoli sul web anche perché il diritto è in continua evoluzione e il medesimo
fatto potrebbe avere una qualificazione giuridica diversa a distanza di anni. 
Rivolgiti sempre ad un professionista:
lui sa come prevenire i rischi ed evitare i numerosi pericoli che si annidano
ovunque e conosce la strada migliore per tutelare adeguatamente i tuoi diritti.
