Pubblicazione legale:
Viviamo in
un’epoca in cui nessuno rinuncia all’automobile: solo nel 2018 sono state
immatricolate ben 1.970.497 automobili (Fonte:aci) senza contare i veicoli di
trasporto merci e bus; e il trend è in costante crescita.
E’ logico aspettarsi
che sia altrettanto alto il numero di incidenti stradali. E, infatti, è proprio
così.
Si pensi
che nel 2016 si sono verificati in Italia 175.791 incidenti stradali (Fonte: istat) 
Tra i
comportamenti errati più frequenti l’ISTAT segnala la guida distratta, il
mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata (nel complesso
il 41,5% dei casi). Le violazioni al Codice della Strada più sanzionate
risultano, infatti, l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo di dispositivi
di sicurezza e l’uso di telefono cellulare alla guida.
In siffatto
scenario uno degli accadimenti più frequenti – e per fortuna non dei più gravi
– nelle nostre realtà urbane, è senza dubbio il cosiddetto “tamponamento a
catena”.
A tal
proposito è lecito chiedersi se la responsabilità del tamponamento a catena sia
dell’ultimo veicolo sopraggiunto – per intenderci quello che ha provocato il
primo tamponamento – oppure no.
Per dare
una risposta a tale quesito è necessario stabilire se i veicoli coinvolti nel
tamponamento siano fermi o in movimento.
In
giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui, nell'ipotesi di
tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art.
2054, comma 2 del codice civile, con conseguente presunzione "iuris tantum"
di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di
veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza
di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la
prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. 
Quando i
veicoli sono in movimento, quindi, ciascun conducente è responsabile dei danni
subiti dal veicolo che lo precede ed è pertanto tenuto a sopportare in proprio
le spese eventualmente occorse per la riparazione dei danni alla parte
anteriore del suo veicolo, mentre ha diritto ad essere risarcito, dal
"suo" tamponante, del danno subito alla parte posteriore.
Nel caso,
invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in
sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente
che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della
colonna stessa (Cassazione civile sez.
III  19 febbraio 2013 n. 4021).  
Graverà su
quest’ultimo, pertanto, l’obbligo di risarcire i danni subiti da tutti gli
automobilisti che lo hanno preceduto.
Ad ogni
modo è sempre bene considerare il dettato dell’art art. 141 del codice
della strada il quale afferma che "è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto
riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle
caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra
circostanza di qualsiasi natura, sia
evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra
causa di disordine per la circolazione".
AVVERTENZA PER IL LETTORE
Questo
scritto non approfondisce tutti gli aspetti controversi della questione
trattata. Quando hai un problema non accontentarti mai della lettura di saggi o
articoli sul web anche perché il diritto è in continua evoluzione e il medesimo
fatto potrebbe avere una qualificazione giuridica diversa a distanza di anni. 
Rivolgiti sempre ad un professionista:
lui sa come prevenire i rischi ed evitare i numerosi pericoli che si annidano
ovunque e conosce la strada migliore per tutelare adeguatamente i tuoi diritti.
