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L’estensione del pignoramento del creditore intervenuto nella giurisprudenza.

Scritto da: Francesco Ficarra - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

L’estensione del pignoramento del creditore intervenuto nella giurisprudenza.

A cura di Avv. Francesco Ficarra del foro di Messina

1) L’estensione del pignoramento-disciplina normativa. – 2) Giurisprudenza.

1) L’ESTENSIONE DEL PIGNORAMENTO- DISCIPLINA NORMATIVA.

L’istituto della estensione del pignoramento soccorre allorquando il bene pignorato destinato a vendita o assegnazione risulta non sufficiente ai fini della soddisfazione dei maggiori crediti oggetto di un processo di esecuzione civile.

Tale ipotesi spesso e volentieri si verifica a seguito dell’intervento dei creditori nel corso di una procedura esecutiva già in corso.

Orbene, attraverso l’estensione del pignoramento il creditore intervenuto, senza dover intraprendere nuova ed autonoma procedura esecutiva, può appunto estendere gli effetti del pignoramento sulla base del quale è incoato il processo di esecuzione a beni ulteriori rispetto al bene già pignorato.  

L’estensione del pignoramento è disciplinata dall’art 499 comma 4° c.p.c. sensi del quale: “Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.

L’istituto della estensione del pignoramento può trovare applicazione sia nell’ambito della esecuzione mobiliare che nella esecuzione immobiliare e la giurisprudenza ne ha individuato i limiti e le forme. 

2) GIURISPRUDENZA.

Interessante sentenza della Suprema Corte di Cassazione è in tema la n. 25026 dell’8 ottobre 2019 emessa dalla Sezione 3 nella quale sono indicati i presupposti necessari al creditore per richiedere al G.E. la necessaria (in questo senso, Tribunale Torre Annunziata sentenza n. 1629 del 20-07-2021) autorizzazione all’estensione del pignoramento nell’ambito di una procedura esecutiva mobiliare incoata a seguito di pignoramento presso terzi.

Difatti, con la suddetta pronuncia la Cassazione, nel premettere che a seguito delle riforme introdotte ex D.L. 35/2005, conv. in L. n. 263/2005 l’estensione del pignoramento trova applicazione “…in qualunque forma espropriativa…” e non limitatamente alla esecuzione mobiliare come in antecedenza alla mentovata riforma, ha però osservato che tale istituto è operativo solo entro l’udienza che dispone la vendita o l’assegnazione del bene pignorato.

Detto limite è stato peraltro riconosciuto anche in ambito di espropriazioni immobiliari dal Tribunale di Patti con ordinanza del 19-11-2020 resa dal G.E. La Porta, provvedimento in virtù del quale è stata dichiarata inammissibile l’estensione di un pignoramento immobiliare ad altro bene del debitore in quanto avvenuta oltre la vendita del compendio pignorato.

Con il superiore arresto la Cassazione ha voluto perseguire l’obiettivo di consentire la definitiva cristallizzazione dell’oggetto della procedura prima che intervenga le vendita o l’assegnazione del bene e ciò anche a tutela del debitore. 

La surrichiamata pronuncia nel ribadire che, per come previsto dall’art 499 c.p.c. la facoltà di richiedere al G.E. l’autorizzazione all’estensione del pignoramento è riconosciuta solo per i creditori intervenuti tempestivamente per come previsto, ha inoltre il pregio di evidenziare che nell’ambito della espropriazione di crediti presso terzi l’intervento di un creditore può ritenersi tempestivo solo se effettuato entro l’udienza di prima comparizione delle parti entro la quale il terzo rende la dichiarazione ex art 547 c.p.c., siccome indicata nella citazione o differita dal G.E. (in questo senso, Cass. 20595 del 2010).

Altra interessante pronuncia di legittimità è costituita dalla Sentenza, Corte di Cassazione n. 1170, del 17.01.2022 in virtù della quale la Suprema Corte ha osservato sempre in materia di espropriazione di crediti presso terzi che il solo atto di intervento non è sufficiente al fine di ampliare l’oggetto del giudizio delimitato dal pignoramento, ritenendosi necessaria per tale ultimo fine l’estensione del pignoramento.

In buona sostanza, con la surrichiamata sentenza, la Cassazione ha ritenuto che l’oggetto della procedura espropriazione di un credito presso terzi e, per converso, l’obbligo del terzo oggetto del relativo ed eventuale giudizio di accertamento è delimitato dal pignoramento, che, a norma dell’art 546 c.p.c., può eseguirsi solo sull’importo precettato aumentato della metà (così anche Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 15595 del 11/06/2019; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 9054 del 18/05/2020).

Da quanto sopra discende che il creditore intervenuto al fine di ampliare l’oggetto della procedura delineato ai sensi dell’art 546 c.p.c. deve chiedere al G.E. di essere autorizzato alla estensione del pignoramento, notificando sia al debitore esecutato che al terzo l’atto di intervento ovvero un nuovo atto di intimazione formale.     

E’ però da segnalare che la sentenza in questione rappresenta un revirement della Cassazione in tema, atteso che in passato la stessa Suprema Corte affermava che “nell'espropriazione presso terzi di somme di danaro l'oggetto del pignoramento è costituito dall'intera somma di cui il terzo è debitore, e non dalla quota del credito per la quale l'esecutante agisce in forza del titolo esecutivo notificato, costituendo essa solo il limite della pretesa fatta valere in executivis” (Cass. 20.03.2014, n. 6518), soluzione, quest’ultima, più elastica rispetto alla prima e spesso adottata nella giurisprudenza di merito specie allorquando la dichiarazione resa dal terzo pignorato ha ad oggetto una somma superiore rispetto a quella pignorata entro i limiti di cui all’art. 546 c.p.c, così consentendo al creditore la soddisfazione delle proprie pretese sul maggior importo dichiarato dal terzo con il superamento del c.d. “limite del pignoramento ex art 546 c.p.c.” (ex multis Ordinanza del Tribunale di Prato del 28.04.2022)

Messina/Patti, 14/04/2023                                                                              Avv. Francesco Ficarra



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Francesco Ficarra

Avvocato