Pubblicazione legale:
L’estensione
del pignoramento del creditore intervenuto nella giurisprudenza.
A
cura di Avv. Francesco Ficarra del foro di Messina
1) L’estensione del pignoramento-disciplina
normativa. – 2) Giurisprudenza.
1)
L’ESTENSIONE DEL PIGNORAMENTO- DISCIPLINA NORMATIVA.
L’istituto
della estensione del pignoramento soccorre allorquando il bene pignorato
destinato a vendita o assegnazione risulta non sufficiente ai fini della
soddisfazione dei maggiori crediti oggetto di un processo di esecuzione civile.
Tale
ipotesi spesso e volentieri si verifica a seguito dell’intervento dei creditori
nel corso di una procedura esecutiva già in corso.
Orbene,
attraverso l’estensione del pignoramento il creditore intervenuto, senza dover
intraprendere nuova ed autonoma procedura esecutiva, può appunto estendere gli
effetti del pignoramento sulla base del quale è incoato il processo di
esecuzione a beni ulteriori rispetto al bene già pignorato.
L’estensione
del pignoramento è disciplinata dall’art 499 comma 4° c.p.c. sensi del quale: “Ai
creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha
facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la
vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente
pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di
titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per
l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il
pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di
trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in
sede di distribuzione.”
L’istituto
della estensione del pignoramento può trovare applicazione sia nell’ambito
della esecuzione mobiliare che nella esecuzione immobiliare e la giurisprudenza
ne ha individuato i limiti e le forme.
2)
GIURISPRUDENZA.
Interessante
sentenza della Suprema Corte di Cassazione è in tema la n. 25026 dell’8
ottobre 2019 emessa dalla Sezione 3 nella quale sono indicati i presupposti
necessari al creditore per richiedere al G.E. la necessaria (in questo senso, Tribunale
Torre Annunziata sentenza n. 1629 del 20-07-2021) autorizzazione all’estensione
del pignoramento nell’ambito di una procedura esecutiva mobiliare incoata a seguito
di pignoramento presso terzi.
Difatti,
con la suddetta pronuncia la Cassazione, nel premettere che a seguito delle
riforme introdotte ex D.L. 35/2005, conv. in L. n. 263/2005 l’estensione del
pignoramento trova applicazione “…in qualunque forma espropriativa…” e
non limitatamente alla esecuzione mobiliare come in antecedenza alla mentovata
riforma, ha però osservato che tale istituto è operativo solo entro l’udienza
che dispone la vendita o l’assegnazione del bene pignorato.
Detto
limite è stato peraltro riconosciuto anche in ambito di espropriazioni
immobiliari dal Tribunale di Patti con ordinanza del 19-11-2020 resa dal
G.E. La Porta, provvedimento in virtù del quale è stata dichiarata
inammissibile l’estensione di un pignoramento immobiliare ad altro bene del
debitore in quanto avvenuta oltre la vendita del compendio pignorato.
Con
il superiore arresto la Cassazione ha voluto perseguire l’obiettivo di
consentire la definitiva cristallizzazione dell’oggetto della procedura prima
che intervenga le vendita o l’assegnazione del bene e ciò anche a tutela del
debitore.
La
surrichiamata pronuncia nel ribadire che, per come previsto dall’art 499 c.p.c.
la facoltà di richiedere al G.E. l’autorizzazione all’estensione del pignoramento
è riconosciuta solo per i creditori intervenuti tempestivamente per come
previsto, ha inoltre il pregio di evidenziare che nell’ambito della
espropriazione di crediti presso terzi l’intervento di un creditore può
ritenersi tempestivo solo se effettuato entro l’udienza di prima comparizione
delle parti entro la quale il terzo rende la dichiarazione ex art 547 c.p.c.,
siccome indicata nella citazione o differita dal G.E. (in questo senso, Cass.
20595 del 2010).
Altra
interessante pronuncia di legittimità è costituita dalla Sentenza, Corte di
Cassazione n. 1170, del 17.01.2022 in virtù della quale la Suprema Corte ha
osservato sempre in materia di espropriazione di crediti presso terzi che il
solo atto di intervento non è sufficiente al fine di ampliare l’oggetto del
giudizio delimitato dal pignoramento, ritenendosi necessaria per tale ultimo
fine l’estensione del pignoramento.
In
buona sostanza, con la surrichiamata sentenza, la Cassazione ha ritenuto che
l’oggetto della procedura espropriazione di un credito presso terzi e, per
converso, l’obbligo del terzo oggetto del relativo ed eventuale giudizio di
accertamento è delimitato dal pignoramento, che, a norma dell’art 546 c.p.c.,
può eseguirsi solo sull’importo precettato aumentato della metà (così anche Cass.
Sez. 3 -, Sentenza n. 15595 del 11/06/2019; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 9054 del
18/05/2020).
Da
quanto sopra discende che il creditore intervenuto al fine di ampliare
l’oggetto della procedura delineato ai sensi dell’art 546 c.p.c. deve chiedere
al G.E. di essere autorizzato alla estensione del pignoramento, notificando sia
al debitore esecutato che al terzo l’atto di intervento ovvero un nuovo atto di
intimazione formale.
E’
però da segnalare che la sentenza in questione rappresenta un revirement della
Cassazione in tema, atteso che in passato la stessa Suprema Corte affermava che
“nell'espropriazione presso terzi di somme di danaro l'oggetto del
pignoramento è costituito dall'intera somma di cui il terzo è debitore, e non
dalla quota del credito per la quale l'esecutante agisce in forza del titolo
esecutivo notificato, costituendo essa solo il limite della pretesa fatta
valere in executivis” (Cass. 20.03.2014, n. 6518), soluzione,
quest’ultima, più elastica rispetto alla prima e spesso adottata nella
giurisprudenza di merito specie allorquando la dichiarazione resa dal terzo
pignorato ha ad oggetto una somma superiore rispetto a quella pignorata entro i
limiti di cui all’art. 546 c.p.c, così consentendo al creditore la
soddisfazione delle proprie pretese sul maggior importo dichiarato dal terzo
con il superamento del c.d. “limite del pignoramento ex art 546 c.p.c.” (ex
multis Ordinanza del Tribunale di Prato del 28.04.2022)
Messina/Patti,
14/04/2023
Avv. Francesco Ficarra
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