Avvocato Francesco Giordani a Pavia

Francesco Giordani

Avvocato Civilista e Giuslavorista


Informazioni generali

L'Avv. Francesco Giordani opera in prevalenza sul territorio della Provincie di Pavia e Milano e si occupa di fornire a privati ed aziende consulenza nonché assistenza giudiziale e stragiudiziale negli ambiti del Diritto Civile e del Diritto del Lavoro. Durante la sua esperienza professionale si è specializzato nell'ambito giuslavoristico, settore in cui opera sia in favore di aziende che di lavoratori nelle fasi inerenti la costituzione del rapporto di lavoro, il corretto inquadramento contrattuale della forza lavoro, nonché, la cessazione del rapporto di lavoro.

Esperienza


Diritto civile

Mi occupo quotidianamente di assistere sia soggetti privati che aziende e condomini nelle seguenti aree di rispettivo interesse: - recupero del credito ed esecuzioni; - separazione e divorzio; - eredità e successioni; - sfratti; - contrattualistica.


Diritto del lavoro

Nel corso della mia esperienza professionale ho avuto l'occasione di assistere sia Aziende che singoli lavoratori nelle controversie, stragiudiziali ovvero giudiziali, aventi ad oggetto il licenziamento individuale o collettivo della forza lavoro, il corretto inquadramento contrattuale del lavoratore, il trasferimento d'azienda e il conseguente transito del lavoratore in forza al nuovo datore di lavoro, nonché, controversie in ambito sindacale.


Altre categorie:

Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Licenziamento, Previdenza, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto.


Referenze

Pubblicazione legale

È sufficiente il ritardo o la cancellazione del volo per ottenere il risarcimento dalla Compagnia Aerea (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 23/01/2018 n° 1584)

“Il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dall’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto inadempimento), deve fornire la prova della fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore. Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004.”

Lo studio

Francesco Giordani
Via Paolo Diacono 3
Pavia (PV)

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