La Convenzione di Bruxelles sul sequestro conservativo di navi si applica anche a navi battenti bandiera di stati non contraenti

Tribunale di Siracusa del luglio 2018




Caso legale: Con una recente decisione, emessa il 18 luglio 2018, il Tribunale di Siracusa – Sezione II Civile, ha accolto il ricorso di una società che svolge l’attività di servizi marittimi, concedendo il sequestro conservativo inaudita altera parte di una nave ormeggiata nel porto di Augusta e battente bandiera cipriota. La peculiarità della questione affrontata, è da individuarsi nell’applicabilità – trattandosi di crediti cosiddetti marittimi – non solo della normativa nazionale di settore bensì anche delle specifiche disposizioni contenute nella Convenzione internazionale sul sequestro conservativo di navi, firmata a Bruxelles il 10 maggio 1952 da 66 paesi, ivi compresa l’Italia. Il profilo di maggior interesse del provvedimento giurisdizionale – che ogni società europea operante nel settore marittimo e/o dei servizi portuali offerti alle imbarcazioni può apprezzare, quale concreto rimedio ai crediti insoluti e inerenti la materia in questione – risiede nella possibilità di ottenere, in tempi ristretti e senza la necessità di contraddittorio della controparte, un decreto di sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 682 del Codice della Navigazione e dell’articolo 669 sexies del Codice di Procedura Civile. Ulteriore elemento di estrema rilevanza, è quello della nazionalità dell’imbarcazione sottoposta alla misura cautelare di garanzia. Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto da una società avente sede in un paese comunitario nonché firmatario della Convenzione, nei confronti di una società i



Pubblicato da:


Francesco Giuseppe Marino

Avvocato Amministrativista e Civilista




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