Pubblicazione legale:
Il tentativo obbligatorio di conciliazione, denominato "procedura di raffreddamento", si svolge preventivamente rispetto allo sciopero, a livello aziendale.
Se la controversia è locale, i soggetti competenti a svolgere l'attività di conciliazione sono quelli previsti all'art. 2, comma 2 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000.
Le norme in esame non prevedono alcuna disposizione che limiti o impedisca ad una singola organizzazione sindacale di proclamare lo stato di agitazione in ogni momento ed anche in presenza di identiche rivendicazioni già sottoposte ad identica procedura da parte di altre sigle sindacali.
Difatti, qualora prevalesse l'interpretazione contraria, secondo la quale non sarebbe consentito alla singola sigla sindacale di proclamare lo stato di agitazione su vertenze già sollevate da altre sigle sindacali, a risentirne sarebbe l'inviolabile principio di autonomia ed indipendenza delle singole sigle sindacali, la cui azione non può dipendere o venire condizionata dalle rivendicazioni avanzate da altri sindacati.
Pertanto al quesito se è possibile per la singola organizzazione sindacale proclamare lo stato di agitazione in ordine ad una vertenza sulla quale sia stata già esperita la "procedura di raffreddamento" da parte di altre sigle sindacali, ancorché detta procedura si sia conclusa con esito negativo, è senz'altro da rispondere in senso affermativo.