Il retratto successorio: casistica

Scritto da: Francesco Guido - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

L’art. 732 c.c. riconosce ai partecipanti ad una comunione ereditaria due distinti diritti: a) lo ius prelationis in base al quale, perdurando il regime di comunione, se uno dei partecipanti ad essa vuole alienare la propria quota a titolo oneroso, deve notificare agli altri la relativa proposta, onde consentire loro di avvalersi della preferenza accordata, sì che non può concludere con i terzi il contratto traslativo prima del decorso del periodo normativamente previsto; b) lo ius retractionis esercitabile dal partecipante nei confronti del terzo acquirente della quota ereditaria, nel caso che sia stato violato il diritto di prelazione o non effettuando la predetta notifica della proposta di alienazione o ignorando l’esercizio positivo di tale diritto (Cass. Civ. Sent. n. 15842/2001; Cass. Civ. Sent. n. 666/1994).

Si è osservato che si tratta, in sostanza, di “diritti collegati ma distinti, aventi contenuto diverso e soggetti passivi differenti, ognuno dei quali da considerarsi terzo rispetto al rapporto cui partecipa, con conseguente esclusione della qualità di litisconsorte necessario dell’alienante nei giudizi di riscatto” (S. Merz, Manuale pratico e formulario delle successioni, Cedam, 2011).

Quanto alla natura giuridica del diritto di prelazione si ritiene che esso, quale diritto di credito, corrisponda ad un’obbligazione ex lege del coerede di preferire gli eredi all’estraneo, in caso di alienazione a titolo oneroso della quota o di parte di essa.

Con il riscatto, da comunicarsi al terzo acquirente in caso di mancata notificazione, il coerede ritraente si sostituisce all’estraneo dalla data di conclusione del contratto.

Ne deriva che l’utile conclusione del retratto successorio ha efficacia erga omnes comportando la surrogazione legale del retraente nella stessa posizione del retrattato ed altresì efficacia ex tunc, vale a dire dalla data della conclusione del contratto, in modo che il primo sia considerato diretto acquirente rispetto al coerede alienante (Cass. Civ. Sent. n. 4703/1999).

L’esercizio predetto, inoltre, fa si che tutte le eventuali successive alienazioni della stessa quota perdano ipso iure la propria efficacia, indipendentemente dalla trascrizione del primo atto dispositivo della quota o dalla priorità dell’eventuale trascrizione dei successivi atti di trasferimento.

Quanto agli interessi legali ex art. 1282 c.c. la Suprema Corte ha precisato che il retrattato ha diritto ad ottenerli sebbene il relativo obbligo abbia per oggetto un debito di valuta soggetto al principio nominalistico (Sent. Cass. Civ. n. 4497/2010).

L’ambito di applicazione della norma è la comunione ereditaria  che si vuole salvaguardare dall’ingresso di terzi acquirenti estranei alla successione.

La giurisprudenza si è premurata di chiarire che la predetta finalità del retratto successorio di impedire l’intromissione di estranei nello stato di indivisione, determinato dall’apertura della successione, si applica soltanto alle comunione ereditarie, mentre non può trovare applicazione nella comunione ordinaria tra condividenti creatasi a seguito della divisione, per la congiunta attribuzione ad essi di un medesimo bene.

Ciò in quanto l’art. 732 c.c., derogando al principio della libera disponibilità del diritto di proprietà, non può trovare applicazione fuori dai casi espressamente previsti.

D’altra parte tenuto conto che in materia di comunione ordinaria vige il principio secondo cui , ai sensi dell’art. 1103 c.c., ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota, l’art. 732 c.c. non potrebbe operare  in virtù del rinvio di cui all’art. 1116 c.c. che estende alla divisione ordinaria le norme sulla divisione ereditaria, essendo escluse dall’estensione le norme incompatibili con quelle tipiche della comunione ordinaria (Sent. Cass. Civ. n. 4224/2007; Sent. Cass. Civ. n. 6293/2015).

Il diritto di prelazione ereditaria non può, inoltre, essere esercitato quando la vendita, effettuata da uno o più dei coeredi non riguardi una o più quote ereditarie, ma abbia ad oggetto quote di un bene determinato, in parte assoggettato alla comunione ereditaria ed in parte costituente un’autonoma divisione ordinaria in quanto, in questa particolare ipotesi, non si verifica il subingresso di un estraneo nella comunione ereditaria, che l’art. 732 c.c. tende ad impedire, ma solo il trasferimento di una res come bene a sé stante (Cass. Civ. Sent. n. 20561/2008).

Nell’ipotesi di assegnazione da parte del testatore di beni determinati occorre accertare, in base al concreto atteggiarsi della volontà del de cuius, se trattasi di attribuzione in rebus certis direttamente effettuata dal testatore con efficacia reale o debba, invece, riconoscersi alla stessa efficacia obbligatoria.

Nella prima ipotesi non si applica il diritto di cui all’art. 732 c.c. in quanto, in virtù dell’effetto traslativo, il bene è acquistato immediatamente dall’istituito, mentre, nel secondo caso si realizza, nei riguardi dei beni assegnati, il sorgere della comunione ereditaria e la conseguente ammissibilità del retratto successorio (Cass. Civ. n. 4777/1983).

Spetta, dunque, al giudice del merito accertare se l’attribuzione di un medesimo bene in comunione, da parte del de cuius ad un gruppo di discendenti, postuli o meno un atto dispositivo/attributivo con effetti reali (Cass. Civ. n. 21491/2007: la Suprema Corte ha confermato la sentenza della corte territoriale per cui era infondata la tesi del retrattato che, per negare i presupposti del retratto, alias la sussistenza della comunione ereditaria, sosteneva ricorrere l’ipotesi della divisione fatta dal testatore, laddove costui aveva attribuito parte dei beni ad uno dei figli disponendo altresì che “la restante mia proprietà dovrà essere divisa in parti uguali tra i miei altri figli”).

Parimenti non è soggetta a retratto l’alienazione di quota effettuata, non dal coerede, compartecipe della comunione ereditaria, bensì dal suo successore a titolo universale potendo ritenersi soggetta a retratto la sola alienazione a titolo oneroso che il coerede faccia della quota di comunione che ha acquistato quale erede del de cuius (Cass. Civ. Sent. n. 5374/1993).

Si è ulteriormente chiarito che il diritto di prelazione non può circolare per successione mortis causa e non spetta, pertanto, all’erede del coerede (Cass. Civ. Sent. n. 4277/2012).

Tuttavia, il suesposto principio di intrasmissibilità del diritto di prelazione fra eredi non impedisce che, una volta esercitato il riscatto, con instaurazione del relativo giudizio, la domanda conservi i propri effetti, nonostante la sopravvenuta morte del retraente, la quale implica la successione nel processo dei suoi eredi, ai sensi dell’art. 110 c.p.c. (Cass. Civ. Sent. n. 17673/2012).

Di particolare interesse è la verifica delle modalità secondo le quali il retratto successorio si atteggia a seconda della fattispecie di alienazione che pone in essere il condividente.

Si è sostenuto che la prelazione ereditaria, come ogni altro diritto di prelazione, non trova applicazione quando gli atti di alienazione non sono riconducibili ad una libera determinazione del proprietario: non si applica, pertanto, in sede di vendita fallimentare (Cass. Civ. Sent. n. 7057/1999); né relativamente alla vendita all’asta (Cass. Civ. Sent. n. 596/1986).

Il contratto di vendita di un quota della società di capitali caduta in successione mortis causa, concluso da alcuni coeredi sull’assunto dell’attuale piena titolarità dei diritti di partecipazione sociale, la quale poteva, invece, essere loro riconosciuta soltanto all’esito del pendente giudizio di divisione, non avendo ad oggetto la quota di eredità spettante agli stessi cedenti, non è volto a far subentrare l’acquirente nella comunione ereditaria e rimane, pertanto, inopponibile ad altro coerede rimasto estraneo all’alienazione, neppure rilevando, rispetto a tale alienazione, l’esercizio della prelazione di cui all’art. 732 c.c.; né l’opponibilità di detta cessione nei confronti del comproprietario non partecipe al negozio può essere affermata ricostruendo l’accordo come vendita di quota indivisa dei soli diritti sociali, ai sensi dell’art. 1103 c.c., in quanto anche un tale atto di disposizione riveste un’efficacia meramente obbligatoria, condizionata all’attribuzione del bene, in sede di divisione, ai coeredi alienanti (Cass. Civ. Sent. n. 9801/2013).

Per quanto concerne i casi di alienazione nulla per simulazione assoluta con sentenza passata in giudicato, deve escludersi l’esercizio del retratto successorio successivo alla sentenza, in quanto tale pronuncia, negando la sussistenza di un trasferimento tra coerede cedente e terzo cessionario, implica il venir meno del presupposto per il diritto di riscatto. Inoltre il coerede retraente, esercitando un diritto direttamente conferito dalla legge, il quale implica una sostituzione con effetti ex tunc nella posizione del retrattato, non è qualificabile come avente causa di quest’ultimo e quindi non può invocare l’inopponibilità della simulazione prevista dall’art. 1415, comma 1 c.c. nei confronti di chi abbia in buona fede acquistato dal titolare apparente (Cass. Civ. Sent. n. 1809/1984).

E’ però necessario segnalare anche un avviso giurisprudenziale di segno opposto, secondo cui, in tema di retratto successorio, la simulazione della vendita della quota ereditaria non può essere opposta ai sensi dell’art. 1415 c.c. ai retraenti, essendo costoro terzi rispetto al contratto stesso (Cass. Civ. Sent. n. 5181/1992).

Nei rapporti tra la prelazione ereditaria e la prelazione agraria, la Suprema Corte ha stabilito che, per il caso in cui uno dei coeredi sia affittuario di un fondo rustico oggetto di comproprietà indivisa, deve riconoscersi a detto comproprietario, a fronte dell’alienazione della quota da parte degli altri, il diritto di prelazione e riscatto secondo la disciplina fissata dall’art. 8, legge n. 590 del 1965 (prelazione agraria) senza che possa profilarsi, per il caso di comunione ereditaria, un’interferenza con la disciplina della prelazione fra coeredi per l’ipotesi della vendita della quota ereditaria, dato che la suddetta prelazione in favore del comproprietario affittuario non verrebbe comunque ad implicare il subingresso di un estraneo nella comunione ereditaria (Cass. Civ. Sent. n. 4602/1984).

Il diritto di prelazione ereditaria prevale invece sul diritto di prelazione del coltivatore diretto, mezzadro, colono o compartecipante, ex art. 8, legge n. 590 del 1965, qualora sia venduta la quota di un fondo indiviso facente parte di una comunione ereditaria, indipendentemente dal fatto che l’asse ereditario sia costituito soltanto da quel fondo o anche da altri cespiti (Cass. Civ. Sent. n. 4345/2009).

In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo il diritto di prelazione spettante al conduttore, a norma dell’art. 38, legge 27 luglio 1978, n. 392, non trova applicazione nel caso previsto dall’art. 732 c.c.  in quanto il retratto successorio può essere esercitato dal quotista “finché dura lo stato di comunione ereditaria, mentre il conduttore può esercitare il diritto di riscatto entro il termine di sei mesi” (Cass. Civ. Sent. n. 13838/2010).

Non è mancato chi abbia fatto notare (Merz, Manuale pratico e formulario delle successioni, Cedam, 2011) che l’esercizio del riscatto ex art. 732 c.c. non debba essere confuso con il riscatto convenzionale ex art. 1500 c.c. (“patto di riscatto” o di “retrovendita”), ferma restando l’analogia (ergo l’applicabilità al riscatto successorio) dell’art. 1502, comma 1, c.c. che impone al riscattante il rimborso all’acquirente del prezzo e delle spese d’acquisto, di manutenzione, di miglioramento dei beni compresi nella quota riscattata.

L’acquisto da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale di una quota ereditaria in violazione del diritto di prelazione spettante ai coeredi, si estende ipso iure all’altro coniuge e, conseguentemente, l’azione di riscatto, comportando il trasferimento della quota dal retrattato al retraente, deve essere proposta nei confronti di entrambi i coniugi, sussistendo tra questi litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. (Cass. Civ. Sent. n. 7404/2003).

Sempre in tema di comunione legale (in senso contrario alla precedente pronuncia), è stato rilevato che la prevalente e cogente normativa di cui all'art. 177 c.c., esula dalle previsioni dell'art. 732 c.c., ne deriva che non può esercitarsi il retratto successorio nell'ipotesi in cui un erede abbia venduto la propria quota ereditaria ad un coerede e la metà di tale quota sia, pertanto, passata ex lege al coniuge del compratore per effetto del regime di comunione legale dei beni vigente tra i coniugi (Trib. Verona, 26.09.1983, D. fam. 85, 948).

In tema di cessione dell’azienda familiare, l’art. 230-bis, comma 5, c.c. rinvia alla disposizione dell’art. 732 c.c. nel seguente modo: “in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull’azienda. Si applica, nei limii in cui è compatibile, la disposizione dell’art. 732”. Pertanto se il familiare vuole alienare a terzi la propria quota della società, deve notificare la proposta agli altri coeredi, che hanno diritto di prelazione, mentre, i partecipi dell’impresa familiare, in caso di trasferimento d’azienda, sono titolari del diritto di riscatto (Cass. Civ. sez. lav. Sent. n. 27475/2008).


 

Bibliografia

S. Merz, Manuale pratico e formulario delle successioni, Cedam, 2011

 

 



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Avvocato Francesco Guido a Cosenza
Francesco Guido

Avv. penalista e civilista esperto in diritto di famiglia, assicurazioni, successioni