Pubblicazione legale:
Com’è noto gli artt. 2652 e 2653 c.c.
disciplinano puntualmente la trascrizione di una serie di domande giudiziali e
di atti unilaterali.
Per quanto riguarda le domande
giudiziali, alla trascrizione di alcune di esse viene riconosciuta efficacia
indipendentemente dal successivo accoglimento della domanda, mentre per le
altre l’efficacia della trascrizione dipende dall’emanazione di una sentenza
favorevole all’attore.
Astenendoci in questa sede dal
ricostruire le articolate contrapposizioni dottrinarie sul tema della disomogeneità
delle domande contenute nei due articoli summenzionati, appare preferibile
limitarsi a considerare che un sicuro elemento comune è rappresentato dalla funzione della trascrizione in tema di
domande giudiziali: cautelare o conservativa.
In altri termini la trascrizione, per
dirla con autorevole dottrina (S. Cervelli, Trascrizione
ed ipoteca): “non modifica la natura
(personale o reale) dell’azione che ne è oggetto, per cui non si potrebbe dire,
ad esempio, che il diritto dell’attore fondato su di un rapporto contrattuale,
come il diritto di risoluzione per inadempimento diventa diritto reale solo
perché fatto valere con una domanda trascritta”.
Ciò è dimostrato dal fatto che i terzi
subacquirenti del convenuto, fanno salvi i loro diritti se li hanno tutelati
mediante la previa trascrizione, mentre con la trascrizione non si salvano in
maniera definitiva gli acquirenti dal convenuto in rivendicazione, essendo
quest’ultima un’azione reale.
La funzione dell’istituto della
trascrizione appare chiara se si considera che riguarda tutta una serie di
ipotesi (ad esempio quando il terzo abbia acquistato a titolo oneroso ed in
buona fede dall’erede apparente) per le quali, pur ricorrendo i requisiti della
buona fede o di onerosità dell’acquisto del terzo, che ordinariamente
varrebbero a farne salvo il diritto, il legislatore ha previsto che l’efficacia
della sentenza si manifesti nei confronti del terzo avente causa dal convenuto
soccombente, se la domanda giudiziale
sia stata trascritta prima della trascrizione del titolo di acquisto.
Quanto precede non implica che gli
artt. 2652 e 2653 c.c. siano espressione del principio della c.d. retroattività
della sentenza al momento della domanda.
E’,
d’altronde, pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che l’onere della trascrizione
delle domande giudiziali è previsto esclusivamente ai fini dell’opponibilità
della sentenza ai terzi che non siano parti nel giudizio, per cui l’omissione
di tale formalità non costituisce ostacolo alla proposizione dell’azione o alla
pronuncia del giudice, né può essere eccepita, per difetto di interesse, dal
convenuto.
Bibliografia:
S. Cervelli, Trascrizione ed ipoteca, Manuale
e applicazioni pratiche delle lezioni di Guido Capozzi