La trascrizione delle domande giudiziali

Scritto da: Francesco Guido - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Com’è noto gli artt. 2652 e 2653 c.c. disciplinano puntualmente la trascrizione di una serie di domande giudiziali e di atti unilaterali.

Per quanto riguarda le domande giudiziali, alla trascrizione di alcune di esse viene riconosciuta efficacia indipendentemente dal successivo accoglimento della domanda, mentre per le altre l’efficacia della trascrizione dipende dall’emanazione di una sentenza favorevole all’attore.

Astenendoci in questa sede dal ricostruire le articolate contrapposizioni dottrinarie sul tema della disomogeneità delle domande contenute nei due articoli summenzionati, appare preferibile limitarsi a considerare che un sicuro elemento comune è rappresentato dalla funzione della trascrizione in tema di domande giudiziali: cautelare o conservativa.

In altri termini la trascrizione, per dirla con autorevole dottrina (S. Cervelli, Trascrizione ed ipoteca): “non modifica la natura (personale o reale) dell’azione che ne è oggetto, per cui non si potrebbe dire, ad esempio, che il diritto dell’attore fondato su di un rapporto contrattuale, come il diritto di risoluzione per inadempimento diventa diritto reale solo perché fatto valere con una domanda trascritta”.

Ciò è dimostrato dal fatto che i terzi subacquirenti del convenuto, fanno salvi i loro diritti se li hanno tutelati mediante la previa trascrizione, mentre con la trascrizione non si salvano in maniera definitiva gli acquirenti dal convenuto in rivendicazione, essendo quest’ultima un’azione reale.

La funzione dell’istituto della trascrizione appare chiara se si considera che riguarda tutta una serie di ipotesi (ad esempio quando il terzo abbia acquistato a titolo oneroso ed in buona fede dall’erede apparente) per le quali, pur ricorrendo i requisiti della buona fede o di onerosità dell’acquisto del terzo, che ordinariamente varrebbero a farne salvo il diritto, il legislatore ha previsto che l’efficacia della sentenza si manifesti nei confronti del terzo avente causa dal convenuto soccombente, se la domanda giudiziale sia stata trascritta prima della trascrizione del titolo di acquisto.

Quanto precede non implica che gli artt. 2652 e 2653 c.c. siano espressione del principio della c.d. retroattività della sentenza al momento della domanda.

E’, d’altronde, pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che l’onere della trascrizione delle domande giudiziali è previsto esclusivamente ai fini dell’opponibilità della sentenza ai terzi che non siano parti nel giudizio, per cui l’omissione di tale formalità non costituisce ostacolo alla proposizione dell’azione o alla pronuncia del giudice, né può essere eccepita, per difetto di interesse, dal convenuto.

Bibliografia:

S. Cervelli, Trascrizione ed ipoteca, Manuale e applicazioni pratiche delle lezioni di Guido Capozzi

 

 



Pubblicato da:


Avvocato Francesco Guido a Cosenza
Francesco Guido

Avv. penalista e civilista esperto in diritto di famiglia, assicurazioni, successioni