Pubblicazione legale:
La possibilità di usucapire le pertinenza,
indipendentemente dalla sorte della “res”
principale, rappresenta solo apparentemente un problema di scarsa rilevanza
nella realtà dei rapporti giuridici.
In realtà la casistica dimostra che è
tutt’altro che un caso di scuola, specie se si pensa a, titolo esemplificativo,
al non raro caso dell’utilizzo ininterrotto ed esclusivo della soffitta, magari
per decenni, da parte di chi non è proprietario dell’appartamento al quale era
originariamente legata dal vincolo
pertinenziale.
Quella sin qui descritta è, però, la situazione
di fatto, mentre, ciò che a noi interessa comprendere è se, sotto il profilo
giuridico, detta situazione sia o meno suscettiva di determinare quegli
speciali effetti che l’ordinamento riconosce al possesso, al ricorrere di
determinate condizioni, vale a dire l’usucapione.
La
nostra analisi prescinderà dall’approfondire la disamina dei concetti giuridici
di “pertinenza” e di “usucapione”, dandoli per scontati, salvo per alcune
fondamentali precisazioni sui requisiti in presenza dei quali il possessore
diviene proprietario del bene, realizzando, così, l’esigenza della garanzia
della certezza dei rapporti giuridici.
Le caratteristiche (da intendersi in senso
tassativo) per usucapire validamente un bene sono: il possesso pacifico o non conseguito con mezzi
violenti, pubblico (alias non
clandestino), ininterrotto e continuo.
Non è, invece, ritenuto necessario il requisito
della “buona fede”, posto che anche il possesso in malafede è idoneo a fondare
l’usucapione ex art. 1158 c.c.
Fermo quanto precede è però da considerare che
l’indagine sull’acquisto dei beni, specialmente quelli immobili, tramite
usucapione, non si limita all’accertamento circa la sussistenza dei requisiti oggettivi sin qui esposti, in quanto
spetta all’interprete scendere altresì nel merito dell’eventuale ricorso
dell’elemento soggettivo: il c.d. “animus possidendi” in capo al presunto
acquirente.
Ovviamente non è sufficiente il mero sussistere
delle condizioni sin qui esposte al fine di acquisire in via automatica e
fattuale la proprietà di un bene immobile, essendo, invece, necessario
rivolgersi al Giudice per l’ottenimento di una sentenza dichiarativa del diritto vantato ( n. b. la sentenza non ha carattere
dichiarativo e gli effetti dell’usucapione retroagiscono).
Nel corso del procedimento l’onere probatorio
circa la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi suesposti, grava
sulla parte attrice, alias sul
preteso proprietario, mentre il (proprietario) convenuto ha l’onere di dimostrare i vizi del possesso altrui,
impeditivi dell’acquisto della proprietà (Corte
di Appello di Ancona sentenza del 02.03.2005; nello stesso senso Cass. Civ.
sez. II, 16.03.2000, n. 3063).
Svolte le considerazioni di carattere generale
che precedono, è necessario ricondurre l’attenzione sul peculiare (e per nulla
scontato) tema dell’usucapione delle
pertinenze.
Ci si è chiesto, in altri termini, se sia o
meno possibile usucapire la singola pertinenza separatamente dal bene principale cui è ab origine connessa.
E’, anzitutto, pacifico che, sulla base di
quanto è previsto ex art. 818 c.c.
le pertinenze possono essere usucapite in uno con la cosa principale, nel senso
che l’acquisto a titolo originario di un bene collegato funzionalmente ad un
altro, può essere riconosciuto “automaticamente” per il noto principio della
Suprema Corte secondo cui: “gli atti ed i
rapporti giuridici delle pertinenze seguono, seguono in regime giuridico della
cosa principale, se non diversamente disposto” (Cassazione Civile, sez. II,
19.03.1999, n. 2531).
Ha, invece, sovente rappresentato oggetto di
incertezza giuridica la situazione contraria, ossia il caso in cui la sola pertinenza sia oggetto di
usucapione, separatamente dal bene principale.
Autorevole dottrina (R. Mazzon) ha, ad avviso
dello scrivente, esaurientemente dato risposta positiva al quesito, ammettendo l’usucapibilità autonoma e distinta delle pertinenze: “[…]
in effetti, in tema di giudizio volto all’accertamento della proprietà di un
bene immobile per intervenuta usucapione, la circostanza che esso sia destinato
a pertinenza rispetto ad un altro bene di proprietà dell’istante non fa venire
meno la necessità di procedere all’accertamento richiesto, non potendo tale
destinazione essere considerata, di per sé, alla stregua di un modo di acquisto della proprietà” (R. Mazzon,
Usucapione di beni mobili e immobili, Maggioli editore 2013; Cass. Civ., sez.
II 13.02.2006, n. 3069).
A riprova di quanto precede è appena il caso di
richiamare il principio, oramai condiviso dalla dottrina prevalente, della scindibilità del vincolo pertinenziale,
nel senso dell’alienabilità della pertinenza indipendentemente dal bene principale (è, ad
esempio, il caso degli spazi condominiali assegnati ed adibiti a parcheggio,
rispetto ai quali non si dubita che possano costituire oggetto di
compravendita, a prescindere che sia o meno trasferita la proprietà dell’unità
immobiliare cui sono collegati da vincolo pertinenziale).
Ne deriva, a
fortiori, che se la pertinenza può costituire oggetto di trasferimento
della proprietà, indipendentemente dalla “res”
principale, può ben costituire oggetto dell’usucapione.