Gli accordi prematrimoniali tra tradizione e innovazione: la svolta della Cassazione e le prospettive per il diritto di famiglia

Scritto da: Francesco Paolo Mastrovito - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

 Gli accordi prematrimoniali, tradizionalmente esclusi dal panorama del nostro ordinamento, sono oggi al centro di una significativa evoluzione giurisprudenziale. 

Per lungo tempo, l’art. 160 c.c. – che vieta deroghe ai diritti e ai doveri derivanti dal matrimonio – è stato interpretato dalla Corte di cassazione come ostativo alla validità di simili intese (Cass. n. 3777/1981, n. 23713/2012, n. 2224/2017).

Tale rigida impostazione riflette la tradizione romanistico-canonica, che concepisce il matrimonio quale istituto di rilievo sociale inderogabile, volto a garantire la protezione della parte debole e l’interesse dei figli.

In sede comparata, i sistemi di common law hanno invece da sempre riconosciuto i patti prematrimoniali come strumento di pianificazione patrimoniale preventiva del rapporto coniugale, espressione legittima dell’autonomia negoziale.

Ed ancora, in materia di diritto internazionale privato, già alla metà degli anni ’90, la crescente diffusione di matrimoni misti e assetti patrimoniali transnazionali impose l’esigenza di un coordinamento normativo in grado di contemperare il rispetto delle disposizioni italiane con il riconoscimento degli accordi validi in altre giurisdizioni. A tal fine, la legge 31 maggio 1995, n. 218, rappresentò una fondamentale riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, stabilendo che il giudice italiano deve applicare la legge straniera competente, salvo il limite inderogabile della salvaguardia dell’ordine pubblico e dei diritti fondamentali dell’ordinamento. 

Nel diritto interno, la svolta è giunta con la recente ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025 della Prima Sezione civile della Cassazione, che ha riconosciuto la validità degli accordi prematrimoniali in quanto “contratti atipici” ex art. 1322 c.c., condizionati sospensivamente alla separazione o al divorzio. 

Pertanto, alla luce della giurisprudenza più recente, il limite invalicabile rimane la salvaguardia dei diritti indisponibili, come il mantenimento e la tutela dei figli. Si tratta di un orientamento che si innesta su precedenti aperture isolate (Cass. n. 23713/2012), ma che per la prima volta assume carattere sistematico.

Tale evoluzione giurisprudenziale, lungi dal costituire una frattura traumatica con la tradizione giuridica italiana, rappresenta piuttosto l’esito di un processo ordinato di adattamento del diritto ai mutamenti sociali. Essa prefigura un avanzamento verso una disciplina più chiara e moderna dei rapporti familiari, in grado di coniugare le esigenze di autonomia privata con la salvaguardia della funzione costituzionale della famiglia, nella prospettiva di un quadro normativo organico e coerente, idoneo ad assicurare certezza, equilibrio e concreta tutela dei diritti di tutte le parti coinvolte.



Pubblicato da:


Avvocato Francesco Paolo Mastrovito a Novara
Francesco Paolo Mastrovito

Avvocato