Avvocato Francesco Paolo Mastrovito a Novara

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Vittime del dovere: requisiti e tutele.

Scritto da: Francesco Paolo Mastrovito - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:


Tutti gli appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico che hanno subito infortuni e malattie professionali, e comunque infermità nello svolgimento del loro dovere (infermità che devono essere già riconosciute dipendenti da causa di servizio), possono chiedere benefici relativi alla condizione di vittima del dovere, così come espressamente previsto dall’art. 1 comma 563 della Legge n. 266 del 2005. 

In sintesi, si definiscono vittime del dovere i deceduti o rimasti invalidi permanenti  “in attività di servizio o nell’espletamento di funzioni d’istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

1. Nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

2. Nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

3. Nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

4. In operazioni di soccorso;

5. In attività di tutela della pubblica incolumità;

6. A causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”.

Per quanto concerne l’eventuale termini prescrizionali La Cassazione e i Tribunali di merito hanno ormai  statuito che non si applica il termine decennale per lo status in questione (Cassazione - Sezione lavoro, n. 17440/202).

Una recente sentenza della Cassazione - poi - riconosce Vittime del dovere tutti coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall’art. 1 comma 536 lettera da a) a f), L. 266/05.

Oltre alla tutela indennitaria, le vittime, e i loro familiari, hanno diritto al risarcimento del danno. 

In caso di decesso, queste somme debbono essere liquidate agli eredi legittimi.  Questi ultimi, se stretti congiunti, hanno diritto, in aggiunta, ad un risarcimento del danno cd. iure proprio.

Inoltre, questa tutela è assicurata anche a coloro che subiscono infermità nell’adempimento dei loro doveri, anche nel caso in cui non siano dipendenti pubblici (SS.UU. 22753/2018).

Per quanto riguarda l’istituto della prescrizione vittime del dovere, oltre ad alcune sentenze di merito, la Cassazione 

Pertanto, ed in sintesi, tutti i soggetti affetti da infermità contratte in servizio presso le Forze Armate o Corpi Militari ovvero assimilati, ed i loro congiunti, possono richiedere l’accertamento dello status di Vittime del Dovere e vedersi riconosciuti i relativi benefici economici ed assistenziali.



Avv. Francesco Paolo Mastrovito - Avvocato

Lo Studio Legale MASTROVITO, con sedi a Novara - Milano - Borgomanero, grazie ai professionisti esperti in aree giuridiche differenti, è in grado di proporre elevati servizi legali nei principali rami del Diritto (Civile - Lavoro - Tributario - Commerciale - Famiglia - Penale - Amministrativo - Previdenziale) sia ad aziende che a privati. Di particolare rilievo, sono le competenze possedute e le esperienze maturate in ambito di Diritto Militare e delle Forze di Polizia (Avvocato militare: Amministrativo Militare - Penale Militare - Previdenziale Militare). E', inoltre, of counsel dello Studio WLT - We Legal & Tax in Milano.




Francesco Paolo Mastrovito

Esperienza


Diritto militare

L’ Avvocato MASTROVITO, già militare, per oltre venti anni, ha acquisito profonde competenze in materia di Diritto Militare e delle Forze di Polizia, attraverso l'assolvimento di incarichi sia operativi che amministrativi. Lo Studio Legale ha maturato una pluriennale esperienza legale a favore del personale appartenente al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico (personale sia ad ordinamento militare che civile), esercitando la propria attività su tutto il territorio nazionale.


Diritto del lavoro

Lo Studio Legale Mastrovito, grazie alle elevate competenze dei professionisti, ha maturato importanti esperienze nel Diritto del Lavoro (in tutte le declinazioni) presso i Tribunali Ordinari, Amministrativi e presso la Corte dei conti.


Diritto penale

L’avvocato MASTROVITO si occupa di #Diritto Penale, in particolare di quello #militare (Diritto Penale Militare) Assistito a 360 gradi (pertanto anche nell’ambito amministrativo/disciplinare) personale militare e delle Forze di Polizia (di ogni ordine e grado) coinvolto in #procedimenti penali, ovvero #procedimenti penali militari.


Altre categorie:

Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Recupero crediti, Contratti, Diritto tributario, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Violenza, Sostanze stupefacenti, Diritto amministrativo, Ricorso al TAR, Stalking e molestie, Multe e contravvenzioni, Incidenti stradali, Unioni civili, Diritto commerciale e societario, Reati contro il patrimonio, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Diritto aeronautico, Risarcimento danni.



Referenze

Pubblicazione legale

Il diritto penale militare: aspetti generali

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ll diritto penale militare è una branca del diritto (pubblico) che disciplina i reati commessi all'interno delle forze armate con le relative sanzioni. Questo settore specifico del diritto è canonizzato dal Codice Penale Militare di Pace e dal Codice Penale Militare di Guerra e si occupa di regolare il comportamento dei militari durante il servizio, stabilendo le norme che disciplinano le azioni punibili all'interno dell'ambito militare. Le norme spaziano da reati specifici come violata consegna, insubordinazione, peculato militare. I Tribunali Militari e le Procure Militari sono TRE e hanno sede in Verona, Roma e Napoli.

Pubblicazione legale

Danno da stress lavoro-correlato causato da imposta inattivita’ al dipendente pubblico

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Con sentenza n. 22161/2024 la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di una dipendente di un Comune che a seguito di ordine di servizio del datore di lavoro (il Comune, per l’appunto) si era ritrovata sostanzialmente per due anni senza alcuna attività da svolgere. Alla dipendente, poco dopo, le veniva diagnosticato uno stato ansioso-depressivo. Adito il giudice di primo grado, questo stabiliva oltre 10.000 euro di risarcimento del danno da stress lavoro-correlato a carico dell’ente locale. Quest’ultimo in appello, invero, otteneva il ribaltamento della decisione di prime cure, in quanto veniva disconosciuto il nesso tra patologia denunciata e la condizione della donna sul luogo di lavoro. Infatti, era stato accolto il motivo di impugnazione con cui il Comune riteneva errata la conclusione del giudice di primo grado. In pratica, per i giudici di secondo grado non si poteva far risalire l’eziologia della malattia psichica a un momento praticamente coincidente con la nuova situazione sul luogo di lavoro. Inoltre, risultava che la donna qualche mese prima dell’ordine di servizio avesse già fatto ricorso a visita e cure per problemi psichici. La Cassazione accoglie il ricorso della dipendente, nel senso che il giudice di appello avrebbe dovuto affidarsi a una consulenza tecnica per poter riformare la sentenza di primo grado, affermando, contestualmente, che non è solo l’insorgenza ma anche l’aggravamento di uno stato patologico a poter essere fonte di danno per stress lavoro-correlato L’inattività può ben essere fonte di stress lavoro-correlato anche se l’organizzazione “difettosa” posta in essere dal datore di lavoro non è finalizzata a mobbizzare il lavoratore lasciato con le mani in mano. Ebbene, si tratta comunque di una condizione idonea a creare quello stato patologico che può causare disturbi o disfunzioni fisiche, psicologiche e sociali. Infine, non ha alcuna rilevanza un’eventuale patologia pregressa se comunque lo stress lavorativo ne ha determinato l’aggravamento anche se non l’insorgenza. #stressolavorocorrelato #diritto #dirittodellavoro #studiolegalemastrovito #dirittopubblico #dipendetepubblico #risarcimentodanno

Pubblicazione legale

Le circostanze aggravanti nel diritto penale militare.

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Come noto, anche nel diritto penale militare è totalmente operante la normativa comune in tema di imputazione e applicazione di circostanze, ai sensi dell’art. 16 c.p.. In sostanza, nel diritto penale militare si applica anche la disciplina di cui all’art. 59 c.p. (Circostanze non conosciute o erroneamente supposte), nel senso che - chiaramente - le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Ora, analizzando davvero in breve le circostanze aggravanti comuni militari dettate dall’art. 47 c.p.m.p., queste sono: “l ’aver agito per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi” . In sostanza non si applica la scriminante dello stato di necessità a chi ha - come per i militari - un “particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo”; “ l’essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando” . E’ evidente come il superiore deve per primo dare l’esempio, essendo - tra le tante - un punto di riferimento per il consesso militare. “ l’avere commesso il fatto con le armi di dotazione militare, o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare ”. Trattasi di distinte circostanze, che possono anche concorrere fra loro. Ora, il legislatore ha voluto rafforzare la tutela di particolari interessi militari, che evidentemente possano riflettersi in senso negativo sull'attività delle Forze armate. “ l’avere commesso il fatto alla presenza di tre o più militari, o comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo”. Tale aggravante inerisce al fatto che la presenza di più militari può avere ripercussioni negative sulla disciplina; inoltre ogni forma di pubblicità data al reato militare pone - ovviamente - in detrimento il decoro e il prestigio dell’Istituzione militare. “ l’avere il militare commesso il fatto in territorio estero, mentre vi si trovava per causa di servizio mentre vestiva, ancorché indebitamente, l’uniforme militare ”. Da ciò ne discende il fatto - ormai frequente - che il militare impiegato all’estero rappresenti l’immagine del Paese; così il legislatore ha inteso una simile aggravante in caso di compromissione al prestigio della Nazione. Ebbene, come sopra in sintesi esposto, nell’ordinamento giuridico militare sussistono circostanze aggravanti ccdd. “comuni militari”, che vengono inoltre ad unirsi alle ccdd. circostanze “comuni ordinarie”. Tutto ciò a dimostrazione della peculiarità ( status militis ) del personale militare. #diritto #dirittomilitare #studiolegalemastrovito #militare #avvocato #aggravanti #codicepenalemilitaredipace #avvocatomilitare #dirittopenale #dirittopenalemilitare

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