Avvocato Francesco Paolo Mastrovito a Milano

Francesco Paolo Mastrovito

Avvocato

Informazioni generali

Lo Studio Legale MASTROVITO, con sedi a Novara - Milano - Borgomanero, grazie ai professionisti esperti in aree giuridiche differenti, è in grado di proporre elevati servizi legali nei principali rami del Diritto (Civile - Lavoro - Tributario - Commerciale - Famiglia - Penale - Amministrativo - Previdenziale) sia ad aziende che a privati. Di particolare rilievo, sono le competenze possedute e le esperienze maturate in ambito di Diritto Militare e delle Forze di Polizia (Avvocato militare: Amministrativo Militare - Penale Militare - Previdenziale Militare). E', inoltre, of counsel dello Studio WLT - We Legal & Tax in Milano.

Esperienza


Diritto del lavoro

Lo Studio Legale Mastrovito, grazie alle elevate competenze dei professionisti, ha maturato importanti esperienze nel Diritto del Lavoro (in tutte le declinazioni) presso i Tribunali Ordinari, Amministrativi e presso la Corte dei conti.


Sicurezza ed infortuni sul lavoro

Lo Studio Legale Mastrovito ha maturato importanti esperienze in ambito di Sicurezza ed Antinfortunistica.


Licenziamento

Lo Studio Legale Mastrovito ha maturato importanti esperienze e promosso vari ricorsi in materia.


Altre categorie

Previdenza, Diritto militare, Diritto penale, Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Recupero crediti, Contratti, Diritto tributario, Violenza, Sostanze stupefacenti, Diritto amministrativo, Ricorso al TAR, Stalking e molestie, Unioni civili, Diritto commerciale e societario, Truffe, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Diritto aeronautico, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Danno da stress lavoro-correlato causato da imposta inattivita’ al dipendente pubblico

Pubblicato su IUSTLAB

Con sentenza n. 22161/2024 la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di una dipendente di un Comune che a seguito di ordine di servizio del datore di lavoro (il Comune, per l’appunto) si era ritrovata sostanzialmente per due anni senza alcuna attività da svolgere. Alla dipendente, poco dopo, le veniva diagnosticato uno stato ansioso-depressivo. Adito il giudice di primo grado, questo stabiliva oltre 10.000 euro di risarcimento del danno da stress lavoro-correlato a carico dell’ente locale. Quest’ultimo in appello, invero, otteneva il ribaltamento della decisione di prime cure, in quanto veniva disconosciuto il nesso tra patologia denunciata e la condizione della donna sul luogo di lavoro. Infatti, era stato accolto il motivo di impugnazione con cui il Comune riteneva errata la conclusione del giudice di primo grado. In pratica, per i giudici di secondo grado non si poteva far risalire l’eziologia della malattia psichica a un momento praticamente coincidente con la nuova situazione sul luogo di lavoro. Inoltre, risultava che la donna qualche mese prima dell’ordine di servizio avesse già fatto ricorso a visita e cure per problemi psichici. La Cassazione accoglie il ricorso della dipendente, nel senso che il giudice di appello avrebbe dovuto affidarsi a una consulenza tecnica per poter riformare la sentenza di primo grado, affermando, contestualmente, che non è solo l’insorgenza ma anche l’aggravamento di uno stato patologico a poter essere fonte di danno per stress lavoro-correlato L’inattività può ben essere fonte di stress lavoro-correlato anche se l’organizzazione “difettosa” posta in essere dal datore di lavoro non è finalizzata a mobbizzare il lavoratore lasciato con le mani in mano. Ebbene, si tratta comunque di una condizione idonea a creare quello stato patologico che può causare disturbi o disfunzioni fisiche, psicologiche e sociali. Infine, non ha alcuna rilevanza un’eventuale patologia pregressa se comunque lo stress lavorativo ne ha determinato l’aggravamento anche se non l’insorgenza. #stressolavorocorrelato #diritto #dirittodellavoro #studiolegalemastrovito #dirittopubblico #dipendetepubblico #risarcimentodanno

Pubblicazione legale

La tutela della salute mentale nel diritto del lavoro: la sentenza Tribunale di Reggio Emilia n. 337/2025 apre al riconoscimento dello stress come malattia professionale.

Pubblicato su IUSTLAB

La valorizzazione della stabilità mentale come componente essenziale della salute del lavoratore rappresenta una conquista progressiva e decisiva nel panorama del diritto del lavoro contemporaneo. Già l’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro «di adottare nell’esercizio dell'impresa le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d’opera», segnando una definitiva cesura rispetto a concezioni meramente produttivistiche dell’impiego subordinato. Questa visione trova compiuta attuazione nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni, che ha inserito la salute psichica tra gli oggetti di tutela primaria delle politiche di prevenzione, riconoscendo il legame indissolubile tra qualità dell’ambiente lavorativo, benessere psicologico e produttività.​ Tradizionalmente, le richieste di indennizzo per patologie psicologiche correlate all’attività lavorativa si sono scontrate con la necessità di dimostrare un comportamento volutamente lesivo del datore di lavoro, quali atti di mobbing o persecuzioni manifeste. Questa impostazione, tuttavia, ha palesato limiti nella tutela effettiva del lavoratore, soprattutto nelle ipotesi di stress da ambiente lavorativo “tossico”, senza una volontà esplicita di danneggiamento. Un significativo mutamento è stato favorito dalle pronunce della Suprema Corte di Cassazione, tra cui la celebre Cass. civ., sez. lav., 11 ottobre 2022, n. 29611 , che ha sancito l’indennizzabilità indiscriminata di tutte le malattie di natura fisica o psichica riconducibili a fattori di rischio legati al lavoro, specificando che l’assenza di una tabella esplicita non può precludere la tutela INAIL.​ Ulteriore conferma è giunta da Cass. civ., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31514 , che ha esteso la copertura anche ai casi di patologie psichiche conseguenti a mobbing e pressioni psicologiche, sottolineando come la prova del nesso causale sia sufficiente per ottenere l’indennizzo, indipendentemente dalla volontà lesiva della controparte datoriale.​ Ebbene, nel solco di tale indirizzo, la sentenza n. 337/2025, del Tribunale di Reggio Emilia, ha riconosciuto che la sicurezza sul lavoro deve comprendere anche la tutela della salute mentale e la salvaguardia della creazione di un clima lavorativo che, pur non fondato su un intento persecutorio, risulti fonte di malattia psichica.​ Il Giudice ha rimarcato come non sia più necessario provare che il datore di lavoro avesse la volontà di “distruggere” il lavoratore; è sufficiente dimostrare che il lavoratore si sia effettivamente ammalato a causa di un ambiente lavorativo opprimente, caratterizzato da turni pressanti, isolamento, umiliazioni, negazione di permessi e altre forme di pressione non necessariamente intenzionali. In particolare, la sentenza di merito ha applicato il principio della tutela previdenziale oggettiva, secondo cui la valutazione del diritto all’indennizzo si basa sul risultato concreto (la malattia) e non sulle intenzioni soggettive. Ciò implica che quando una perizia medica certifica che ansia e depressione sono derivate da condizioni di lavoro oppressive, l’INAIL è tenuto a riconoscere l’indennizzo. Questa pronuncia assume un valore paradigmatico, dischiudendo la strada a una tutela più estesa e reale per quei lavoratori costretti a convivere con ambienti professionali nocivi e disfunzionali senza poter provare specifiche condotte persecutorie. In definitiva, il riconoscimento sempre più consolidato dello stress lavoro-correlato e delle sue conseguenze come malattia professionale indennizzabile, segna un avanzamento significativo nel diritto del lavoro e nella tutela della dignità e integrità psicofisica dei lavoratori.

Pubblicazione legale

Vittime del dovere: requisiti e tutele.

Pubblicato su IUSTLAB

Tutti gli appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico che hanno subito infortuni e malattie professionali, e comunque infermità nello svolgimento del loro dovere (infermità che devono essere già riconosciute dipendenti da causa di servizio), possono chiedere benefici relativi alla condizione di vittima del dovere, così come espressamente previsto dall’art. 1 comma 563 della Legge n. 266 del 2005. In sintesi, si definiscono vittime del dovere i deceduti o rimasti invalidi permanenti “in attività di servizio o nell’espletamento di funzioni d’istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: 1. Nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; 2. Nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; 3. Nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; 4. In operazioni di soccorso; 5. In attività di tutela della pubblica incolumità; 6. A causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”. Per quanto concerne l’eventuale termini prescrizionali La Cassazione e i Tribunali di merito hanno ormai statuito che non si applica il termine decennale per lo status in questione (Cassazione - Sezione lavoro, n. 17440/202). Una recente sentenza della Cassazione - poi - riconosce Vittime del dovere tutti coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall’art. 1 comma 536 lettera da a) a f), L. 266/05. Oltre alla tutela indennitaria, le vittime, e i loro familiari, hanno diritto al risarcimento del danno. In caso di decesso, queste somme debbono essere liquidate agli eredi legittimi. Questi ultimi, se stretti congiunti, hanno diritto, in aggiunta, ad un risarcimento del danno cd. iure proprio . Inoltre, questa tutela è assicurata anche a coloro che subiscono infermità nell’adempimento dei loro doveri, anche nel caso in cui non siano dipendenti pubblici (SS.UU. 22753/2018). Per quanto riguarda l’istituto della prescrizione vittime del dovere, oltre ad alcune sentenze di merito, la Cassazione Pertanto, ed in sintesi, tutti i soggetti affetti da infermità contratte in servizio presso le Forze Armate o Corpi Militari ovvero assimilati, ed i loro congiunti, possono richiedere l’accertamento dello status di Vittime del Dovere e vedersi riconosciuti i relativi benefici economici ed assistenziali. #vittimedeldovere #diritto #dirittomilitare #forzearmate #causediservizio

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