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Avvocato Francesco Paolo Mastrovito a Milano

Francesco Paolo Mastrovito

Avvocato

Informazioni generali

Lo Studio Legale MASTROVITO, con sedi a Novara - Milano - Borgomanero, grazie ai professionisti esperti in aree giuridiche differenti, è in grado di proporre elevati servizi legali nei principali rami del Diritto (Civile - Lavoro - Tributario - Commerciale - Famiglia - Penale - Amministrativo - Previdenziale) sia ad aziende che a privati. Di particolare rilievo, sono le competenze possedute e le esperienze maturate in ambito di Diritto Militare e delle Forze di Polizia (Avvocato militare: Amministrativo Militare - Penale Militare - Previdenziale Militare). E', inoltre, of counsel dello Studio WLT - We Legal & Tax in Milano.

Esperienza


Diritto amministrativo

Lo Studio è specializzato in Diritto Amministrativo Militare, nonché concorsi e contro la Pubblica Amministrazione. E’ esperto in Urbanistica.


Ricorso al TAR

Lo Studio Legale ha maturato elevatissime competenze con riferimento alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.


Diritto militare

L’ Avvocato MASTROVITO, già militare, per oltre venti anni, ha acquisito profonde competenze in materia di Diritto Militare e delle Forze di Polizia, attraverso l'assolvimento di incarichi sia operativi che amministrativi. Lo Studio Legale ha maturato una pluriennale esperienza legale a favore del personale appartenente al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico (personale sia ad ordinamento militare che civile), esercitando la propria attività su tutto il territorio nazionale.


Altre categorie

Diritto del lavoro, Diritto penale, Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Recupero crediti, Contratti, Diritto tributario, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Violenza, Sostanze stupefacenti, Stalking e molestie, Unioni civili, Diritto commerciale e societario, Reati contro il patrimonio, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Diritto aeronautico, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Porto d’armi: requisiti e criteri.

Pubblicato su IUSTLAB

Con la sentenza n. 09209/2023 REG. PROV. COLL. N. 07558/2023 REG. RIC. pubblicata il 24/10/2023, la Terza Sezione del Consiglio di Stato rigettava l’appello proposto da Tizio contro il Ministero dell’Interno e la Prefettura X, avente ad oggetto la sentenza del T.A.R. Lombardia, sede di Milano, che respingeva il ricorso proposto avverso un Decreto Prefettizio di rigetto dell'istanza di rilascio del porto d’armi per difesa personale poichè “...l’assoluto bisogno di portare l’arma non può desumersi automaticamente dalla particolare attività professionale svolta dall’appellante (e dalle modalità del suo svolgersi) ovvero dal fatto di operare egli in zone asseritamente pericolose.” . Invero, il mero rischio potenziale e la mancanza assoluta di prove di un pericolo concreto ( “...non risultando denunciate minacce o aggressioni in occasione dell’attività di portavalori svolta, la quale da sola non giustifica la richiesta di porto d’armi”) non legittimano il riconoscimento del diritto ad ottenere un porto d’armi poiché tale diritto rappresenta una eccezione al normale divieto di detenere armi. Infatti, il diritto in questione può essere riconosciuto solo a seguito di un puntuale accertamento circa il buono e corretto uso delle stesse da parte del titolare a seguito di un giudizio prognostico e una analisi comparativa tra l’interesse pubblico primario e l’interesse del privato. Sulla scorta di tale assunto, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di rigetto impugnato precisando preliminarmente che: 1) il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi cositutisce una deroga al divieto di detenere armi sancito dall’art. 669 c.p. e dall’art. 4, comma 1, legge 110/1975; 2) l a polizia può derogare tale divieto in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali che è compito dell’autorità di pubblica sicurezza prevenire (cfr. Corte Costituzionale 16 dicembre 1993 n. 440 ). In particolare, ai fini del rilascio della licenza di porto d’arma per difesa personale è necessario che il richiedente provi la sussistenza del “dimostrato bisogno dell’arma” che deve essere ricavato da “...circostanze di fatto specifiche e attuali, non potendo invece essere desunto nè dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, nè dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro” (cfr. tra l’altro Cons. Stato, sez. III, 28 marzo 2023 n. 3189; Cons. Stato, sez. III, 25 gennaio 2023 n. 822 ). #diritto #portod'armi #licenzaportod’armi #dirittoamministrativo #armi

Pubblicazione legale

Porto d’armi: requisiti e criteri.

Pubblicato su IUSTLAB

Con la sentenza n. 09209/2023 REG. PROV. COLL. N. 07558/2023 REG. RIC. pubblicata il 24/10/2023, la Terza Sezione del Consiglio di Stato rigettava l’appello proposto da Tizio contro il Ministero dell’Interno e la Prefettura X, avente ad oggetto la sentenza del T.A.R. Lombardia, sede di Milano, che respingeva il ricorso proposto avverso un Decreto Prefettizio di rigetto dell'istanza di rilascio del porto d’armi per difesa personale poichè “...l’assoluto bisogno di portare l’arma non può desumersi automaticamente dalla particolare attività professionale svolta dall’appellante (e dalle modalità del suo svolgersi) ovvero dal fatto di operare egli in zone asseritamente pericolose.” . Invero, il mero rischio potenziale e la mancanza assoluta di prove di un pericolo concreto ( “...non risultando denunciate minacce o aggressioni in occasione dell’attività di portavalori svolta, la quale da sola non giustifica la richiesta di porto d’armi”) non legittimano il riconoscimento del diritto ad ottenere un porto d’armi poiché tale diritto rappresenta una eccezione al normale divieto di detenere armi. Infatti, il diritto in questione può essere riconosciuto solo a seguito di un puntuale accertamento circa il buono e corretto uso delle stesse da parte del titolare a seguito di un giudizio prognostico e una analisi comparativa tra l’interesse pubblico primario e l’interesse del privato. Sulla scorta di tale assunto, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di rigetto impugnato precisando preliminarmente che: 1) il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi cositutisce una deroga al divieto di detenere armi sancito dall’art. 669 c.p. e dall’art. 4, comma 1, legge 110/1975; 2) l a polizia può derogare tale divieto in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali che è compito dell’autorità di pubblica sicurezza prevenire (cfr. Corte Costituzionale 16 dicembre 1993 n. 440 ). In particolare, ai fini del rilascio della licenza di porto d’arma per difesa personale è necessario che il richiedente provi la sussistenza del “dimostrato bisogno dell’arma” che deve essere ricavato da “...circostanze di fatto specifiche e attuali, non potendo invece essere desunto nè dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, nè dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro” (cfr. tra l’altro Cons. Stato, sez. III, 28 marzo 2023 n. 3189; Cons. Stato, sez. III, 25 gennaio 2023 n. 822 ). #diritto #portod'armi #licenzaportod’armi #dirittoamministrativo #armi #possessoarmi

Pubblicazione legale

Il diritto penale militare: aspetti generali

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ll diritto penale militare è una branca del diritto (pubblico) che disciplina i reati commessi all'interno delle forze armate con le relative sanzioni. Questo settore specifico del diritto è canonizzato dal Codice Penale Militare di Pace e dal Codice Penale Militare di Guerra e si occupa di regolare il comportamento dei militari durante il servizio, stabilendo le norme che disciplinano le azioni punibili all'interno dell'ambito militare. Le norme spaziano da reati specifici come violata consegna, insubordinazione, peculato militare. I Tribunali Militari e le Procure Militari sono TRE e hanno sede in Verona, Roma e Napoli.

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