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Avvocato Francesco Paolo Mastrovito a Milano

Francesco Paolo Mastrovito

Avvocato

Informazioni generali

Lo Studio Legale MASTROVITO, con sedi a Novara - Milano - Borgomanero, grazie ai professionisti esperti in aree giuridiche differenti, è in grado di proporre elevati servizi legali nei principali rami del Diritto (Civile - Lavoro - Tributario - Commerciale - Famiglia - Penale - Amministrativo - Previdenziale) sia ad aziende che a privati. Di particolare rilievo, sono le competenze possedute e le esperienze maturate in ambito di Diritto Militare e delle Forze di Polizia (Avvocato militare: Amministrativo Militare - Penale Militare - Previdenziale Militare). E', inoltre, of counsel dello Studio WLT - We Legal & Tax in Milano.

Esperienza


Diritto militare

L’ Avvocato MASTROVITO, già militare, per oltre venti anni, ha acquisito profonde competenze in materia di Diritto Militare e delle Forze di Polizia, attraverso l'assolvimento di incarichi sia operativi che amministrativi. Lo Studio Legale ha maturato una pluriennale esperienza legale a favore del personale appartenente al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico (personale sia ad ordinamento militare che civile), esercitando la propria attività su tutto il territorio nazionale.


Diritto del lavoro

Lo Studio Legale Mastrovito, grazie alle elevate competenze dei professionisti, ha maturato importanti esperienze nel Diritto del Lavoro (in tutte le declinazioni) presso i Tribunali Ordinari, Amministrativi e presso la Corte dei conti.


Diritto penale

L’avvocato MASTROVITO si occupa di #Diritto Penale, in particolare di quello #militare (Diritto Penale Militare) Assistito a 360 gradi (pertanto anche nell’ambito amministrativo/disciplinare) personale militare e delle Forze di Polizia (di ogni ordine e grado) coinvolto in #procedimenti penali, ovvero #procedimenti penali militari.


Altre categorie

Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Recupero crediti, Contratti, Diritto tributario, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Violenza, Sostanze stupefacenti, Diritto amministrativo, Ricorso al TAR, Stalking e molestie, Unioni civili, Diritto commerciale e societario, Reati contro il patrimonio, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Diritto aeronautico, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Il diritto penale militare: aspetti generali

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ll diritto penale militare è una branca del diritto (pubblico) che disciplina i reati commessi all'interno delle forze armate con le relative sanzioni. Questo settore specifico del diritto è canonizzato dal Codice Penale Militare di Pace e dal Codice Penale Militare di Guerra e si occupa di regolare il comportamento dei militari durante il servizio, stabilendo le norme che disciplinano le azioni punibili all'interno dell'ambito militare. Le norme spaziano da reati specifici come violata consegna, insubordinazione, peculato militare. I Tribunali Militari e le Procure Militari sono TRE e hanno sede in Verona, Roma e Napoli.

Pubblicazione legale

Le circostanze aggravanti nel diritto penale militare.

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Come noto, anche nel diritto penale militare è totalmente operante la normativa comune in tema di imputazione e applicazione di circostanze, ai sensi dell’art. 16 c.p.. In sostanza, nel diritto penale militare si applica anche la disciplina di cui all’art. 59 c.p. (Circostanze non conosciute o erroneamente supposte), nel senso che - chiaramente - le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Ora, analizzando davvero in breve le circostanze aggravanti comuni militari dettate dall’art. 47 c.p.m.p., queste sono: “l ’aver agito per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi” . In sostanza non si applica la scriminante dello stato di necessità a chi ha - come per i militari - un “particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo”; “ l’essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando” . E’ evidente come il superiore deve per primo dare l’esempio, essendo - tra le tante - un punto di riferimento per il consesso militare. “ l’avere commesso il fatto con le armi di dotazione militare, o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare ”. Trattasi di distinte circostanze, che possono anche concorrere fra loro. Ora, il legislatore ha voluto rafforzare la tutela di particolari interessi militari, che evidentemente possano riflettersi in senso negativo sull'attività delle Forze armate. “ l’avere commesso il fatto alla presenza di tre o più militari, o comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo”. Tale aggravante inerisce al fatto che la presenza di più militari può avere ripercussioni negative sulla disciplina; inoltre ogni forma di pubblicità data al reato militare pone - ovviamente - in detrimento il decoro e il prestigio dell’Istituzione militare. “ l’avere il militare commesso il fatto in territorio estero, mentre vi si trovava per causa di servizio mentre vestiva, ancorché indebitamente, l’uniforme militare ”. Da ciò ne discende il fatto - ormai frequente - che il militare impiegato all’estero rappresenti l’immagine del Paese; così il legislatore ha inteso una simile aggravante in caso di compromissione al prestigio della Nazione. Ebbene, come sopra in sintesi esposto, nell’ordinamento giuridico militare sussistono circostanze aggravanti ccdd. “comuni militari”, che vengono inoltre ad unirsi alle ccdd. circostanze “comuni ordinarie”. Tutto ciò a dimostrazione della peculiarità ( status militis ) del personale militare. #diritto #dirittomilitare #studiolegalemastrovito #militare #avvocato #aggravanti #codicepenalemilitaredipace #avvocatomilitare #dirittopenale #dirittopenalemilitare

Pubblicazione legale

DIRITTO DI CRITICA: limitazioni per il personale militare.

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Un interessante Parere del Consiglio di Stato – Sezione Prima - del 19 giugno 2024 (Affare 00739/2022) ha trattato il corretto esercizio del diritto di critica (tema di per sé molto intricato) in applicazione dell’art. 21 della Costituzione per il personale militare, delineando delle marcate limitazioni. L’alto consesso ha stabilito - in sintesi - che il diritto di critica da parte del personale militare deve improntarsi al rispetto di un linguaggio appropriato, corretto e sereno, nonché alla esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza del fatto e della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti avvenuti e riferiti. In particolare, i giudici hanno anche precisato che “ Tale diritto fondamentale - riconosciuto espressamente in favore del personale militare dall’art. 1472 c.m. ed il cui esercizio di per sé solo non può mai dare luogo a sanzioni disciplinari ex artt. 1465 e 1466 c-m- - trova un proprio limite intrinseco (oltre quelli esplicitati dai menzionati artt. 1465 e 1472 c.m.), nella necessità che le espressioni usate, in relazione al costume sociale ed alle modalità comunicative normalmente usate, non solo non integrino una lesione penalmente rilevante di altre posizioni giuridiche, ma - nei contesti sociali per i quali vige una disciplina comportamentale più rigorosa, quali quelli assoggettati ad un regolamento di disciplina come avviene per i corpi militari - siano continenti, ovvero esternate con modalità tali da non travalicare i principi di correttezza stabiliti dalla normativa in materia disciplinare. Non può infatti ammettersi che la finalità di critica costituisca causa di giustificazione di ogni tipo di infrazione alle regole di comportamento da applicarsi nell’ambito particolare considerato. Il diritto di critica da parte degli appartenenti alle Forze Armate deve improntarsi ad una continenza particolarmente rigorosa del linguaggio e dei toni e deve essere evitata nel suo esercizio ogni esplicita o implicita commistione fra il pensiero espresso ed il ruolo ricoperto.” Va da sé, così come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, che i militari abbiano il dovere di assumere – anche nell’esercizio del diritto di critica (costituzionalmente presidiato) - condotte di tipo materiale caratterizzate da appropriatezza, continenza e – si potrebbe dire - rispetto della civile convivenza in genere. #militare #dirittodicritica #dirittomilitare #dirittomilitare #dirittoamministrativomilitare

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