Pubblicazione legale:
Il
sig. B.C.,
soffriva di Cardiopatia ischemico-ipertensiva (trattata con PTCA +
stent + by-pass aorto-coronarico). IRC (in trattamento dialitico).
Gammopatia monoclonale. Presentava all’INPS, sede di Caserta,
domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dell’invalidità
civile con diritto all’indennità di accompagnamento. A seguito di
visita medica, l’INPS respingeva la domanda, riconoscendolo
“invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a
compiere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88
124/98) – grave 100%”. Contro tale decisione, si
rivolgeva allo Studio per verificare la possibilità di
un’impugnativa dell’accertamento
medico negativo
e dopo
uno studio delle patologie del
sig. B.C.
e un’analisi scrupolosa
della documentazione medica prodotta,
decidevano
di adire il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere al fine di veder condannato l’INPS alla corresponsione
dell’indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda
amministrativa o dall’epoca del riconoscimento giudiziario.
A
parere dell’ Avvocato,
l’Inps
aveva sottostimato le patologie del sig. B.C. non riconoscendo la
giusta percentuale di invalidità spettante per le patologie di cui
soffriva il sig. B.C.
Il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, tenuto conto dell’età,
dell’attività esercitata, delle sue attitudini e del quadro
morboso ACCOGLIEVA
il
ricorso con DECRETO DI OMOLOGA N. 1073/2023, riconoscendo il sig.
B.C. “INVALIDO
ULTRASESSANTACINQUENNE CON DIFFICOLTA’ PERSISTENTI A COMPIERE LE
FUNZIONI ED I COMPITI PROPRI DELLA SUA ETA’ (l. 509/88 124/98) –
GRAVE 100%, CON NECESSITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO a
partire dalla data della domanda amministrativa.