Riconoscimento indennita' di accompagnamento

Scritto da: Francesco Passaretti - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il sig. B.C., soffriva di Cardiopatia ischemico-ipertensiva (trattata con PTCA + stent + by-pass aorto-coronarico). IRC (in trattamento dialitico). Gammopatia monoclonale. Presentava all’INPS, sede di Caserta, domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile con diritto all’indennità di accompagnamento. A seguito di visita medica, l’INPS respingeva la domanda, riconoscendolo “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a compiere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 124/98) – grave 100%”. Contro tale decisione, si rivolgeva allo Studio per verificare la possibilità di un’impugnativa dell’accertamento medico negativo e dopo uno studio delle patologie del sig. B.C. e un’analisi scrupolosa della documentazione medica prodotta, decidevano di adire il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di veder condannato l’INPS alla corresponsione dell’indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa o dall’epoca del riconoscimento giudiziario.

A parere dell’ Avvocato, l’Inps aveva sottostimato le patologie del sig. B.C. non riconoscendo la giusta percentuale di invalidità spettante per le patologie di cui soffriva il sig. B.C.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, tenuto conto dell’età, dell’attività esercitata, delle sue attitudini e del quadro morboso ACCOGLIEVA il ricorso con DECRETO DI OMOLOGA N. 1073/2023, riconoscendo il sig. B.C. “INVALIDO ULTRASESSANTACINQUENNE CON DIFFICOLTA’ PERSISTENTI A COMPIERE LE FUNZIONI ED I COMPITI PROPRI DELLA SUA ETA’ (l. 509/88 124/98) – GRAVE 100%, CON NECESSITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO a partire dalla data della domanda amministrativa.



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Francesco Passaretti

Esperto in diritto del lavoro e del diritto previdenziale ed assistenziale




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