Mutuo Solutorio

Cass. civ., sez. Unite, sent., 5 marzo 2025, n. 5841




Sentenza giudiziaria: On il mutuo ipotecario la banca estingue precedenti mutui chirografari. Lu può fare? (due orientamenti diversi) Il principio di diritto enunciato oggi dalle Sezioni Unite Questo il principio di diritto scolpito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza in esame: «il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo». Cass. civ., sez. Unite, sent., 5 marzo 2025, n. 5841



Pubblicato da:


Francesco Querci

Avvocato civilista




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