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Diritto al matrimonio per i titolari protezione internazionale anche in assenza di Nulla Osta

Decreto Tribunale di Milano del 6 novembre 2024




Sentenza giudiziaria: Di recente ho seguito con successo un caso che ha segnato un importante sviluppo giuridico per i titolari di protezione speciale in Italia. Un cittadino bielorusso, titolare di protezione speciale, si trovava impossibilitato a sposare la sua compagna peruviana residente a Milano a causa del rifiuto del consolato bielorusso di rilasciare il nulla osta matrimoniale. Questo impedimento lo escludeva di fatto dall’esercizio del diritto al matrimonio sancito dalla nostra Costituzione e dalle normative internazionali. Nel ricorso da me presentato, il tribunale ha emesso una decisione innovativa, accogliendo la richiesta del mio assistito e affermando il diritto al matrimonio anche in assenza del nulla osta. In tal modo, i ha implicitamente esteso l’applicabilità, per analogia, della Circolare del Ministero dell’Interno n. 566 del 12.01.2022, rivolta specificatamente ai rifugiati politici, anche ai titolari di protezione speciale (e, più in generale, impossibilitati ad ottenere il nulla osta per svariati motivi). Questo principio costituisce un precedente rilevante, ampliando i diritti dei beneficiari di protezione internazionale. La decisione evidenzia come il diritto al matrimonio debba essere garantito a chiunque, indipendentemente dalle difficoltà burocratiche imposte dai paesi d’origine e dalle diverse forme di protezione internazionale riconosciute dall’Italia. Questo caso offre un nuovo strumento per coloro che, trovandosi in situazioni simili, desiderano formalizzare la propria unione con un partner residente in Italia. Rimango a disposizione per assistere chiunque necessiti di un supporto legale.



Pubblicato da:


Francesco Sequino

Avvocato dell'immigrazione e matrimonialista. Immigration and family law