Pubblicazione legale:
L'Autore ritiene che le clausole compromissorie preesistenti debbano essere necessariamente sostituite ed adeguate, pena la loro invalidità con la disciplina prevista dal nuovo rito societario. Il principio dovrebbe operare anche per le clausole di nuova generazione che non possono continuare ad applicare i principi difformi dell'arbitrato di diritto comune. L'Autore conclude, pertanto, sostenendo che debba rimanere ferma la giurisdizione del giudice ordinario anche nel caso in cui, per difetto di adeguamento o per volontà contraria, nello statuto, nell'atto costitutivo, in un compromesso o in una clausola compromissoria successiva, non venga direttamente indicato il terzo designatore.
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