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Se l'ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale dà i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c. o il giudice istruttore li modifica sia titolo idoneo ad iscrivere ipoteca giudiziale

Scritto da: Francesco Tedioli - Studium Iuris




Pubblicazione legale: L'Autore tratta della questione concernente la natura dell'ordinanza ex art. 708 del codice di procedura civile, con la quale il Presidente del Tribunale, in un processo di separazione, adotta le misure provvisorie, di carattere patrimoniale, ritenute opportune nell'interesse dei coniugi o della prole, nonché la natura dell'ordinanza emessa dal giudice designato che modifica i predetti provvedimenti. In particolare, l'Autore dà atto delle osservazioni che sono state promosse in sede dottrinale e giurisprudenziale circa la possibilità di ritenere le ordinanze ex art. 708 c.p.c. titoli esecutivi idonei per iscrivere ipoteca sui beni dell'obbligato. Infine, l'Autore, dato atto del principio, comunque insuperabile, della tassatività dei titoli idonei a iscrivere ipoteca giudiziale e dell'assenza di un'espressa previsione normativa che autorizzi la costituzione della garanzia reale per le ordinanze ex art. 708 c.p.c., riporta alcune sue riflessioni conclusive al riguardo.

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Francesco Tedioli

Avvocato in Mantova