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Chirurgia Estetica: Responsabilità Medica, Danni e Aspetti Penali

Scritto da: Fulvio Pellegrino - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Nel delicato campo della chirurgia estetica, l'errore tecnico commesso da un chirurgo durante l'intervento a causa di imprudenza e negligenza può non solo comportare gravi danni fisici ed estetici ma anche implicare aspetti penali. L'articolo 590 sexies del codice penale italiano può diventare un elemento cruciale nei casi in cui il chirurgo, per sua negligenza, provochi lesioni gravi al paziente durante l'operazione.

La sentenza n. 28086/2019 della Suprema Corte, depositata il 27 giugno 2019, ha riaffermato che la legge Gelli-Bianco, che introduce la causa di non punibilità, non si applica quando sono presenti elementi di imprudenza, negligenza ed imperizia nell'utilizzo degli strumenti chirurgici, causando gravi lesioni personali. In questi casi, la responsabilità penale del chirurgo può essere accertata.

La Corte di Cassazione, sezione VI civile, con l'ordinanza n. 8220 del 24 marzo 2021, ha inoltre sottolineato che, di fronte a menomazioni multiple, il risarcimento dovuto dal medico deve essere valutato considerando il danno estetico e psicologico nel suo complesso. Questo approccio più completo riflette la complessità delle conseguenze e può influenzare la valutazione di eventuali responsabilità penali.

Nel contesto della chirurgia estetica al volto, la Cassazione penale, sez. IV, con la sentenza n. 32423 del 8 maggio 2008, ha stabilito che il chirurgo plastico può essere ritenuto responsabile di lesioni colpose se, durante un intervento, causa lesioni alla persona offesa. Questo è particolarmente rilevante quando manca un'esaustiva informativa sulla possibilità di complicanze legate all'utilizzo di specifici prodotti commerciali.

In conclusione, oltre alla responsabilità civile per danni estetici e psicologici, i chirurghi coinvolti in interventi estetici devono considerare anche l'aspetto penale delle loro azioni. La legge è chiara nel richiedere standard elevati di cura e sicurezza nel settore medico, e la violazione di tali standard può comportare conseguenze legali significative per i professionisti coinvolti."


Avv. Fulvio Pellegrino - Avvocato Penalista

Fulvio Pellegrino, nato a Pompei il 08/01/1968. Laurea in Giurisprudenza - Università degli Studi Napoli Federico II conseguita nel 1995- Cassazionista. Specializzato nella responsabilità professionale medica, reati ambientali, delitti contro la famiglia e omicidio stradale.




Fulvio Pellegrino

Esperienza


Diritto penale

Sono specializzato nel fornire assistenza legale nell’ambito penale, in particolare nella materia ambientale, nella responsabilità medica e nei reati contro la famiglia. Durante la mia carriera professionale ho seguito centinaia di clienti e decine di aziende che sono rimasti soddisfatti del mio operato. Alcuni dei principali clienti: Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini (Milano), Residenza Sanitaria Assistenziale “Quadrifogli, Gruppo Immobiliare-Alberghiero “Giglio”, Comune di Pompei, Capitalease S.p.A. con ruolo di Legal Advisor, responsabile antiriciclaggio, gruppo edile EdilCava. Gruppo Ferretti -Aprea.


Violenza

Alcuni dei casi di cui mi sono occupato hanno avuto una rilevanza nazionale e altri sono derivati da trasmissioni televisive.


Malasanità e responsabilità medica

La mia esperienza si è formata negl'anni difendendo sia le parti offese sia il professionista medico. Inoltre, sono tra gli avvocati fiduciari di diversi ospedali pubblici e avvocato di alcune cliniche private.


Altre categorie:

Diritto ambientale, Diritti umani, Usura, Diritto assicurativo, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Diritto penitenziario, Cassazione.



Referenze

Intervista pubblica

Avvocato reati ambientali

Blog youtube - 1/2024

La necessita di rivolgersi ad avvocati specializzati. Diritto Ambientale.

Pubblicazione legale

Discarica abusiva e inquinamento ambientale: il problema della posizione di garanzia - Cassazione penale, Sez. III, sentenza 27 settembre 2023, n. 39195

Pubblicato su IUSTLAB

In tema inquinamento ambientale e discariche abusive, uno dei focus particolarmente rilevanti riguarda il problema della posizione di garanzia. Si tratta di un principio giuridico ricorrente nell’ambito del diritto penale, in particolare per i reati ambientali, che vedono per protagonisti inquinamento ambientale e discariche abusive. In molti sistemi giuridici, tra cui quello italiano, la posizione di garanzia indica la responsabilità penale di un individuo o di un’entità giuridica che, in quanto tale, ha il dovere giuridico di non porre in essere condotte dannose per l’ambiente. Se il soggetto si trova in posizione di garanzia ha l’obbligo legale di prevenire danni ambientali con il suo operato. L’importanza della posizione di garanzia La posizione di garanzia ha la funzione di promuovere la responsabilità e la coscienza ambientale, come cura del bene comune e prevenzione di ogni tipo di danno ambientale. L’impianto normativo che regola la posizione di garanzia nel settore ambientale può variare profondamente da Paese a Paese, a seconda del luogo in cui si configura il reato. Si tratta inoltre di un ambito in continuo aggiornamento (breve accenno storico al cambiamento legislativo). La posizione di garanzia nel nostro ordinamento Recentemente la Corte di Cassazione penale si è espressa in un caso di gestione di discarica abusiva e inquinamento colposo di acque superficiali a seguito del rilascio di percolato di discarica. Si tratta della sentenza n.39195 del 27 Settembre 2023, in cui viene specificato come il funzionario gravato dalla posizione di garanzia risponde a titolo di colpa del reato di inquinamento ambientale.

Pubblicazione legale

Richiesta di regolarizzazione di un abuso edilizio (modesto) e non punibilità del fatto Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 25 settembre 2023, n. 38909

Pubblicato su IUSTLAB

La sentenza n 38909 del 25 settembre 2023 trova fondamento da una vicenda giudiziaria in cui l’imputata era responsabile del reato edilizio di cui all’art. 44, lett. b, d.P.R. n. 380/2001, per aumento volumetrico di un appartamento in assenza di titolo autorizzativo, commesso nel giugno 2017. Il difensore dell’imputata, dopo aver presentato ricorso per cassazione, procede insistendo per l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. alla luce della novella introdotta con il d.lgs. n. 150/22, che ha aggiunto, quale dato rilevante, anche il comportamento tenuto dopo la commissione del reato. L’intero procedimento è infatti nato dall’istanza di regolarizzazione del fabbricato presentato dalla stessa imputata. La decisione della Corte di Cassazione Tra gli elementi valutabili ai fini dell’applicazione, la Cassazione ha infatti introdotto la “condotta susseguente al reato” tra gli elementi di valutazione, risolvendo così in senso affermativo la questione dell’applicabilità ai piccoli abusi edilizi il cui responsabile abbia presentato domanda di regolarizzazione della fabbricazione, della causa di non punibilità prevista dall’Art. 131-bis post Cartabia. A determinare tale risultato da un lato la modestia dell’intervento edilizio in oggetto (si trattava nello specifico di un minimo aumento della superficie abitabile utile) e dall’altro l’evidente condotta successiva al reato che esprimeva la volontà di regolarizzare la propria posizione. La particolare tenuità del fatto è riconoscibile nel giudizio di legittimità e comporta la non punibilità del fatto stesso, costituendo così uno strumento importante per l’alleggerimento del carico giudiziario.

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