Caso legale:
Il Fatto Una paziente di 52 anni si presenta dal proprio medico di base lamentando dolori addominali persistenti e perdita di peso. Il sanitario, dopo una visita superficiale, diagnostica genericamente "sindrome del colon irritabile" prescrivendo solo farmaci sintomatici. Nonostante il peggioramento dei sintomi nei mesi successivi, il medico non dispone alcun approfondimento diagnostico. Solo dopo otto mesi, un controllo presso altro specialista rivela un adenocarcinoma del colon in stadio avanzato con metastasi epatiche.
La Nostra Strategia Come stabilito dalla giurisprudenza consolidata, l'errore diagnostico si configura non solo per errata diagnosi, ma anche per l'omessa prescrizione di accertamenti diagnostici necessari quando la sintomatologia presentata imponga un approfondimento. Secondo l'art. 590-sexies del Codice Penale introdotto dalla Legge Gelli-Bianco, la responsabilità sussiste quando non sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali.
Abbiamo dimostrato che "la condotta negligente del medico può configurarsi per il mancato riconoscimento di elementi sospetti e per l'omessa prescrizione di ulteriori indagini diagnostiche necessarie a confermare o escludere il sospetto di patologia tumorale", come confermato dalla Corte d'Appello che ha riconosciuto il danno da lesione del diritto di autodeterminazione del paziente.
Il Risultato Pieno riconoscimento della responsabilità medica con risarcimento integrale del danno biologico e della perdita di chance di sopravvivenza. Il caso ha evidenziato come la perdita di chance costituisca "entità patrimoniale autonoma giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione" anche quando le probabilità statistiche siano inferiori al cinquanta per cento, purché presentino i requisiti di apprezzabilità, serietà e consistenza.