Molestie reato: atti persecutori.

Scritto da: Fulvio Pellegrino - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:


La nozione di molestia nel reato di atti persecutori – Corte di Cassazione, Sez. II Penale – 04 Giugno 2024 N. 22484

Molestie reato: cosa intendiamo per “atti persecutori”? Qual è il collegamento tra molestie e atti persecutori? Quali sono gli strumenti atti a dimostrare l’avvenuta molestia?

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 22484 del 04 giugno 2024) fa chiarezza sul tema.

“In tema di atti persecutori, rientra nella nozione di molestia qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile, idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica”.

Con il provvedimento di cui sopra, depositato solo qualche giorno fa, la Corte di Cassazione, stabilisce che la registrazione fonografica di un colloquio non sia riconducibile alla nozione di intercettazione, bensì possa essere utilizzata a fini di prova.

La registrazione di un colloquio svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione operata da un soggetto partecipante o ammesso ad assistervi, sebbene operata clandestinamente, costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico.

Si tratta di prova documentale rappresentativa di un fatto storicamente avvenuto. L’autore può quindi disporne legittimamente, anche a fini di prova in caso di procedimento a carico dell’altro soggetto partecipante alla conversazione.

La registrazione diventa così una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, previa valutazione della sua affidabilità.

L’articolo 660 del Codice Penale italiano tratta del reato di molestie o disturbo alle persone.

L’articolo, quindi, punisce chiunque molesti o disturbi altre persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, oppure tramite il telefono, per motivi di petulanza o per altri motivi biasimevoli. Tale articolo riguarda, quindi, molestie verbali, molestie telefoniche ed il reato di molestie sessuali. La punizione prevista è l’arresto fino a sei mesi o un’ammenda fino a 516 euro. Tuttavia, questo reato è perseguibile solo a querela della persona offesa, il che significa che l’azione penale viene avviata solo se la vittima presenta una denuncia.

Questo reato può includere vari tipi di comportamenti, come:
– Telefonate indesiderate ripetute.
– Disturbi arrecati in luoghi pubblici con comportamenti molesti.
– Azioni fastidiose o offensive compiute per petulanza o altri motivi non giustificabili.

È importante distinguere questo reato da altri simili, come lo stalking (art. 612-bis cp) o l’ingiuria (art. 594 cp, abrogato nel 2016), che possono comportare conseguenze legali differenti e richiedono elementi costitutivi diversi.

 

 



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Fulvio Pellegrino

Avvocato Penalista




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