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Richiesta di regolarizzazione di un abuso edilizio (modesto) e non punibilità del fatto Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 25 settembre 2023, n. 38909

Scritto da: Fulvio Pellegrino - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La sentenza n 38909 del 25 settembre 2023 trova fondamento da una vicenda giudiziaria in cui

l’imputata era responsabile del reato edilizio di cui all’art. 44, lett. b, d.P.R. n. 380/2001, per

aumento volumetrico di un appartamento in assenza di titolo autorizzativo, commesso nel giugno

2017.

Il difensore dell’imputata, dopo aver presentato ricorso per cassazione, procede insistendo per

l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. alla luce della novella

introdotta con il d.lgs. n. 150/22, che ha aggiunto, quale dato rilevante, anche il comportamento

tenuto dopo la commissione del reato.

L’intero procedimento è infatti nato dall’istanza di regolarizzazione del fabbricato presentato dalla

stessa imputata.

La decisione della Corte di Cassazione

Tra gli elementi valutabili ai fini dell’applicazione, la Cassazione ha infatti introdotto la “condotta

susseguente al reato” tra gli elementi di valutazione, risolvendo così in senso affermativo la

questione dell’applicabilità ai piccoli abusi edilizi il cui responsabile abbia presentato domanda di

regolarizzazione della fabbricazione, della causa di non punibilità prevista dall’Art. 131-bis post

Cartabia.

A determinare tale risultato da un lato la modestia dell’intervento edilizio in oggetto (si trattava

nello specifico di un minimo aumento della superficie abitabile utile) e dall’altro l’evidente

condotta successiva al reato che esprimeva la volontà di regolarizzare la propria posizione.

La particolare tenuità del fatto è riconoscibile nel giudizio di legittimità e comporta la non

punibilità del fatto stesso, costituendo così uno strumento importante per l’alleggerimento del

carico giudiziario.



Pubblicato da:


Fulvio Pellegrino

Avvocato Penalista