Pubblicazione legale:
La sentenza n 38909 del 25 settembre 2023 trova fondamento da una vicenda giudiziaria in cui
l’imputata era responsabile del reato edilizio di cui all’art. 44, lett. b, d.P.R. n. 380/2001, per
aumento volumetrico di un appartamento in assenza di titolo autorizzativo, commesso nel giugno
2017.
Il difensore dell’imputata, dopo aver presentato ricorso per cassazione, procede insistendo per
l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. alla luce della novella
introdotta con il d.lgs. n. 150/22, che ha aggiunto, quale dato rilevante, anche il comportamento
tenuto dopo la commissione del reato.
L’intero procedimento è infatti nato dall’istanza di regolarizzazione del fabbricato presentato dalla
stessa imputata.
La decisione della Corte di Cassazione
Tra gli elementi valutabili ai fini dell’applicazione, la Cassazione ha infatti introdotto la “condotta
susseguente al reato” tra gli elementi di valutazione, risolvendo così in senso affermativo la
questione dell’applicabilità ai piccoli abusi edilizi il cui responsabile abbia presentato domanda di
regolarizzazione della fabbricazione, della causa di non punibilità prevista dall’Art. 131-bis post
Cartabia.
A determinare tale risultato da un lato la modestia dell’intervento edilizio in oggetto (si trattava
nello specifico di un minimo aumento della superficie abitabile utile) e dall’altro l’evidente
condotta successiva al reato che esprimeva la volontà di regolarizzare la propria posizione.
La particolare tenuità del fatto è riconoscibile nel giudizio di legittimità e comporta la non
punibilità del fatto stesso, costituendo così uno strumento importante per l’alleggerimento del
carico giudiziario.