Caso legale:
Il Fatto Il nostro assistito veniva accusato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna dopo la cessazione della convivenza. L'imputazione originaria descriveva condotte di pedinamenti, telefonate e messaggi insistenti, ma ometteva di contestare specificamente l'evento tipico richiesto dalla norma: il perdurante e grave stato di ansia o di paura della vittima e l'alterazione delle sue abitudini di vita.
La Nostra Strategia Abbiamo eccepito il vizio di correlazione tra accusa e sentenza quando il giudice di primo grado tentava di riqualificare il fatto da maltrattamenti in famiglia ad atti persecutori. Come stabilito dalla Cassazione Penale, "tale evento costituisce elemento descrittivo indeflettibile della fattispecie di stalking che deve essere specificamente contestato, non potendo essere ricavato in via meramente induttiva dalla descrizione delle sole condotte moleste". La nostra difesa si è concentrata sulla dimostrazione che l'imputazione non conteneva l'indicazione degli elementi costitutivi essenziali del reato di stalking.
Il Risultato Annullamento senza rinvio per violazione dell'art. 521 c.p.p. La Corte di Cassazione ha accolto il nostro ricorso, stabilendo che "il difetto di contestazione dell'evento tipico determina l'annullamento senza rinvio per violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., non essendo sanato dalla possibilità astratta di prevedere la riqualificazione giuridica quando manchi nell'imputazione l'indicazione degli elementi costitutivi essenziali del reato diverso da quello originariamente contestato". La specializzazione in reati contro la persona ha consentito di individuare il vizio procedurale decisivo, garantendo l'assoluzione del nostro assistito.