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Annullato avviso di accertamento per non applicazione della proroga Covid

Sentenza CGT di Secondo Grado della Campania n.5925/2024 del 21.10.2024




Sentenza giudiziaria: Annullato avviso di accertamento riferito all'anno 2017, perch<è doveva essere notificato entro il il termine di decadenza al 31.12.2022, (5 anni), non applicandosi in specie la proroga di 85 giorni stabiliti per i periodo pre-covid. "Ed invero, va constatato come il termine di decadenza sia nel caso di specie sicuramente spirato, non potendosi accogliere l’opzione ermeneutica prospettata dall’Ufficio, dovendosi, al contrario, ribadire che la proroga debba considerarsi valida solo per l’anno in cui si è verificato l’evento eccezionale e non possa, invece, estendersi “a cascata” sulle annualità successive, pena l’evidente ingiusto beneficio a favore degli enti impositori e adanno dei contribuenti, i quali certamente non hanno potuto godere di 85 ulteriori giorni per l’espletamento dei propri doveri tributari negli anni seguenti il 2020. Nella fattispecie concreta, l’avviso di accertamento doveva essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 43 DPR 600/73); pertanto, il termine di decadenza era il 31 dicembre 2022.



Pubblicato da:


Gabriele Tamburrino

Avvocato Tributarista e Commercialista