In tema di sottrazione internazionale di minori tra Stati membri dell’Unione europea, costituisce violazione dell’art. 8 CEDU l’ordine di restituzione immediata del minore disposto dalle autorità di uno Stato contraente senza previo procedimento giurisdizionale, senza ascolto del minore e del genitore, né valutazione individuale del superiore interesse del minore, nonché senza l’attivazione delle garanzie previste dalla Convenzione dell’Aja del 1980 e dal Regolamento (UE) n. 2019/1111.
(CEDU, sez. II, sent. 7 gennaio 2025, ric. n. 18737/18, F.D. e H.C. c. Portogallo)
La Corte ha ritenuto che tale modalità d’intervento rappresentasse un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare, avvenuta senza garanzie procedurali fondamentali. Ha evidenziato la totale assenza di una valutazione giurisdizionale, il mancato ascolto del padre e del minore, l’omessa considerazione dell’interesse superiore del bambino e l’utilizzo sproporzionato di misure coercitive nei confronti di un minore così piccolo. In conclusione, la Corte ha affermato che, anche nei contesti di cooperazione internazionale, è indispensabile che gli Stati rispettino gli standard della Convenzione, garantendo un’adeguata tutela dei diritti familiari e dell’infanzia.