Licenziamento orale

Edilizia




Caso legale: Ho assistito la lavoratrice in relazione a un licenziamento orale, ossia privo di forma scritta e pertanto nullo ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 604/1966. Dopo aver ricostruito i fatti e raccolto la documentazione disponibile (buste paga, comunicazioni aziendali, eventuali testimoni del recesso), ho provveduto a contestare formalmente l’illegittimità del licenziamento, inviando una diffida stragiudiziale al datore di lavoro per la reintegrazione della lavoratrice e il pagamento delle retribuzioni maturate dal recesso ad oggi. A seguito della segnalazione della lavoratrice in merito al recesso datoriale comunicato verbalmente, ho preliminarmente ricostruito i fatti attraverso un colloquio dettagliato e l’acquisizione della documentazione disponibile (buste paga, comunicazioni aziendali, eventuali testimoni presenti al momento del licenziamento). Accertata l’assenza di una formale comunicazione scritta, ho redatto e depositato ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti al Tribunale del lavoro competente, chiedendo: 1. l’accertamento della nullità e/o inefficacia del licenziamento orale, ai sensi dell’art. 2, L. 604/1966; 2. la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni medio tempore maturate, ai sensi dell’art. 18 St. Lav. (o, se applicabile, del d.lgs. 23/2015); 3. la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva e al pagamento delle spese di lite.



Pubblicato da:


Gaia Lucchini

Avvocata Giuslavorista




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