Caso legale:
Ho assistito la lavoratrice in relazione a un licenziamento orale, ossia privo di forma scritta e pertanto nullo ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 604/1966.
Dopo aver ricostruito i fatti e raccolto la documentazione disponibile (buste paga, comunicazioni aziendali, eventuali testimoni del recesso), ho provveduto a contestare formalmente l’illegittimità del licenziamento, inviando una diffida stragiudiziale al datore di lavoro per la reintegrazione della lavoratrice e il pagamento delle retribuzioni maturate dal recesso ad oggi. A seguito della segnalazione della lavoratrice in merito al recesso datoriale comunicato verbalmente, ho preliminarmente ricostruito i fatti attraverso un colloquio dettagliato e l’acquisizione della documentazione disponibile (buste paga, comunicazioni aziendali, eventuali testimoni presenti al momento del licenziamento).
Accertata l’assenza di una formale comunicazione scritta, ho redatto e depositato ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti al Tribunale del lavoro competente, chiedendo:
1. l’accertamento della nullità e/o inefficacia del licenziamento orale, ai sensi dell’art. 2, L. 604/1966;
2. la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni medio tempore maturate, ai sensi dell’art. 18 St. Lav. (o, se applicabile, del d.lgs. 23/2015);
3. la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva e al pagamento delle spese di lite.