Caso legale:
Una lavoratrice era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo a soli tre mesi dal matrimonio.
La società datrice di lavoro aveva giustificato il recesso sostenendo la cessazione dell’attività aziendale. Tuttavia, dagli approfondimenti svolti è emerso che l’impresa faceva parte di un gruppo di società riconducibili a una società “madre”, la quale gestiva in modo accentrato i rapporti di lavoro, distribuendo formalmente i dipendenti tra diverse società di dimensioni ridotte.
È stato quindi promosso ricorso per la dichiarazione di nullità del licenziamento, in quanto intimato entro l’anno dal matrimonio, e per evidenziare la strumentalità della cessazione dell’attività rispetto a una più ampia organizzazione di gruppo che continuava regolarmente a operare.