Estensione dell’applicabilità delle “pratiche commerciali scorrette” alle “microimprese”: le ricadute sui rapporti b2b

Scritto da: Gaspare Castelli - L’articolo è reperibile online




Pubblicazione legale: Il Codice del Consumo è un quadro normativo che si applica ad una specifica categoria di soggetti, i “consumatori”, volto ad offrire ai suoi principali destinatari una solida tutela contro le possibili pratiche lesive tipiche del mercato globalizzato su larga scala. La disciplina consumeristica in Italia è stata radicalmente innovata per mezzo della legge n. 27/2012. Per mezzo della l. 27/2012 è oggi applicabile anche alle “microimprese” la disciplina speciale sulle “pratiche commerciali scorrette” (artt. 19-27 quater c. cons.), la cui norma di riferimento è l’art. 19 che così recita: “Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto, nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145” Dal 2012 quindi le microimprese godono di una forma di tutela molto più ampia che impedisce alle controparti contrattuali di compiere nei loro confronti “pratiche commerciali scorrette”, così come previsto a favore dei consumatori.

Fonte: L’articolo è reperibile online



Pubblicato da:


Avvocato Gaspare Castelli a Bologna
Gaspare Castelli

Specializzato in responsabilità sanitaria, legislazione prodotto e diritto bancario