Pubblicazione legale:
L’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000
punisce chiunque indica in dichiarazione elementi passivi fittizi
avvalendosi di fatture o altri documenti riferiti ad operazioni inesistenti.
Quando la contestazione interessa
società di capitali il primo soggetto iscritto nel registro degli indagati –
quale firmatario della dichiarazione – è solitamente il rappresentante
legale.
Tale prassi, per quanto non credo possa
sorprendere, in taluni casi può però celare indagini
superficiali, e che offrono, ai difensori più attenti e capaci, argomentazioni
difensive più che efficaci.
In particolare si fa riferimento a quei
casi in cui società di dimensioni medio-grandi presentino una dissociazione tra
la figura che gestisce l’impresa e quella che la rappresenta (che ha firmato la
dichiarazione).
E’ infatti noto che, l’art. 2 del
D.Lgs. n. 74 del 2000 sia delitto che richieda la prova del dolo specifico.
Ora, sappiamo tutti che, specie in
ambito penale tributario l’elemento soggettivo più che dimostrato dall’accusa va
confutato dalla difesa.
Ebbene, in questo caso, diciamo che si
può, come dire, assolvere la pretesa.
Più nel dettaglio una valida ed attenta
difesa sarà tenuta a comprovare l’articolazione e la complessità della
struttura amministrativa nonché le puntuali e specifiche responsabilità del
soggetto imputato che ha firmato la dichiarazione.
In tale ottica sarà opportuno, punto
per punto, mediante attente analisi svolte con la necessaria e fondamentale
collaborazione del cliente valorizzare: i significativi volumi dell’attività
economica, il modello amministrativo della società, in specie se di carattere
collegiale, le eventuali deleghe all’interno del c.d.a., ovvero e comunque
tutte le specifiche caratteristiche della struttura aziendale.
Insomma tutti gli elementi utili ad
escludere l’effettiva consapevolezza dell’imputato nella singole operazioni di
gestione contestate, ed ottenere una pronuncia assolutoria (come da ultimo a
noi capitato in diversi processi celebrati e conclusi con la piena assoluzione
del cliente) che esclude la sussistenza del dolo in capo al legale
rappresentante della società di capitali che ha firmato la dichiarazione.