Inviti, questionari, accessi, ispezioni e verifiche fiscali

Scritto da: Gherardo Castelli - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

In ambito tributario, al di là dei c.d. “controlli automatizzati”, l’Amministrazione finanziaria può esercitare il suo potere ispettivo esclusivamente seguendo due modalità:

1)     mediante la presentazione di “Inviti” o “Questionari” ai sensi dell’art. 32, D.P.R. n. 600/1973 e art. 51, D.P.R. n. 633/1972;

2)     secondo quanto espressamente previsto dall’art. 33, D.P.R. n. 600/1973 (rubricato «accessi, ispezioni, verifiche») e dall’art. 12, l. n. 212/2000 in materia di verifica fiscale secondo cui, all’esito, deve essere redatto un processo verbale di constatazione avverso il quale possono essere presentate “osservazioni e richieste”.

In particolare i “Questionari” soggiacciono a un limite soggettivo (ossia deve essere riscontrato dal contribuente o suoi rappresentanti) e uno oggettivo (la richiesta deve essere (i) notificata; (ii) motivata e (iii) preventiva, ossia concedere un termine dilatorio non inferiore ai quindici giorni). 

Ciò significa che tutte le richieste formulate all’interno dell’attività istruttoria svolta ai sensi degli artt. 32, D.P.R. n. 600/1973 e 51, D.P.R. n. 633/1972 non possono derogare a tali limiti.

L’Amministrazione finanziaria (a titolo esemplificativo, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza) è tenuta pertanto ad assegnare al contribuente un termine per rispondere di almeno quindici giorni. 

Diversamente la condotta dell’Amministrazione finanziaria viola l’art. 10, c. 1, l. n. 212/2000. e le garanzie difensive previste dalla legge e dallo Statuto del contribuente.



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Avvocato Gherardo Castelli a Torino
Gherardo Castelli

Avvocato Tributarista a Milano e Torino