Pubblicazione legale:
In
ambito tributario, al di là dei c.d. “controlli automatizzati”,
l’Amministrazione finanziaria può esercitare il suo potere ispettivo
esclusivamente seguendo due modalità:
1)
mediante la presentazione di “Inviti” o “Questionari” ai sensi dell’art. 32, D.P.R. n. 600/1973 e
art. 51, D.P.R. n. 633/1972;
2)
secondo quanto espressamente
previsto dall’art. 33, D.P.R. n. 600/1973 (rubricato «accessi, ispezioni, verifiche») e dall’art. 12, l. n.
212/2000 in materia di verifica fiscale secondo cui, all’esito, deve essere
redatto un processo verbale di constatazione avverso il quale possono essere
presentate “osservazioni e richieste”.
In particolare i “Questionari” soggiacciono a un limite
soggettivo (ossia deve essere riscontrato dal contribuente o suoi
rappresentanti) e uno oggettivo (la richiesta deve essere (i)
notificata; (ii) motivata e (iii) preventiva, ossia concedere un termine
dilatorio non inferiore ai quindici giorni).
Ciò significa che tutte le
richieste formulate all’interno dell’attività istruttoria svolta ai sensi degli artt. 32, D.P.R. n. 600/1973 e 51, D.P.R. n.
633/1972 non possono derogare a tali limiti.
L’Amministrazione
finanziaria (a titolo esemplificativo, Agenzia delle Entrate, Guardia di
Finanza) è tenuta pertanto ad assegnare al contribuente un termine per
rispondere di almeno quindici giorni.
Diversamente la
condotta dell’Amministrazione finanziaria viola l’art. 10, c. 1, l. n.
212/2000. e le garanzie difensive previste dalla legge e dallo Statuto
del contribuente.