Prescrizione tributi

Scritto da: Gherardo Castelli - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

L’art. 2948 c.c. dispone che: «Si prescrivono in cinque anni: […] 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi; […]».

Circostanza, evidentemente, che ricomprende i più importanti tributi dell’ordinamento - in specie l’IRPEF, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 917 del 1986; l’IRAP che richiama ex art. 4 del D.Lgs. n. 471 del 1997 la disciplina dell’imposta sui redditi; l’IVA, i cui versamenti sono regolati dall’art. 1 del D.P.R. n. 100 del 1998 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 542 del 1999.

Ma, come spesso accade, seppure ad una lettura delle disposizioni di legge parrebbe tutto chiaro e lineare, la giurisprudenza dissente sull’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale.

Anzi, negli ultimi anni, la Corte di legittimità ha a più riprese (Cass., Ord., n. 6997 del 2020, Cass., Sent. n. 24322 del 2014; Cass., Sent. n. 2941 del 2007) escluso l’applicabilità dell’art.  2948 c.c. – ovvero il termine di prescrizione quinquennale – con riferimento ai citati tributi.

L’argomentazione della Suprema Corte è sostanzialmente la seguente – il tributo – per semplificare si pensi all’IRPEF – per quanto dovuto ogni anno solare non può dirsi periodico non essendo mai previamente determinato nel suo quantum.

Ora, tale argomentazione non convince.

Pare infatti alquanto discutibile poter definire un’obbligazione periodica solo se è previamente determinata anche sotto il profilo quantitativo.

Non resta – in attesa di auspicabili chiarimenti della Suprema Corte – convincere (come ai noi è più volte fortunatamente capitato) le Corti Tributarie di merito della validità delle proprie argomentazioni, dovendosi applicare a tali tributi il termine di prescrizione di cinque anni.



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Avvocato Gherardo Castelli a Torino
Gherardo Castelli

Avvocato Tributarista a Milano e Torino