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Avvocato Gherardo Castelli a Milano

Gherardo Castelli

Avvocato Tributarista a Milano e Torino

Informazioni generali

Specializzato in diritto tributario e penale tributario. Mi occupo abitualmente di contenzioso tributario e della gestione delle verifiche fiscali. Professionista giovane e dinamico (con esperienza quasi decennale) che affronta con competenza le sfide quotidiane. Ho conseguito Master in Diritto tributario dell'impresa all'Università Bocconi. Laurea con pieni voti.

Esperienza


Diritto tributario

Esperto in contenzioso tributario e nella pareristica. Lavoriamo quotidianamente a tutela dei contribuenti in caso di verifiche fiscali e di contestazioni dell'Agenzia delle Entrate. Master in Diritto tributario dell'impresa all'Università Bocconi


Diritto penale

Specializzato in ambito penale tributario. Lavoriamo quotidianamente a tutela dei nostri assistiti in processi penali tributari e societari. Si garantisce competenza interdisciplinare in ambito penale e tributario.


Immigrazione e cittadinanza

Specializzato in diritto dell'immigrazione. Assistenza nel rilascio di permesso di soggiorno e della cittadinanza. Esperto nella stesura di ricorsi in caso di rigetto alla richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno




Credenziali

Pubblicazione legale

Inviti, questionari, accessi, ispezioni e verifiche fiscali

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In ambito tributario, al di là dei c.d. “controlli automatizzati”, l’Amministrazione finanziaria può esercitare il suo potere ispettivo esclusivamente seguendo due modalità: 1) mediante la presentazione di “Inviti” o “Questionari” ai sensi dell’art. 32, D.P.R. n. 600/1973 e art. 51, D.P.R. n. 633/1972; 2) secondo quanto espressamente previsto dall’art. 33, D.P.R. n. 600/1973 (rubricato «accessi, ispezioni, verifiche») e dall’art. 12, l. n. 212/2000 in materia di verifica fiscale secondo cui, all’esito, deve essere redatto un processo verbale di constatazione avverso il quale possono essere presentate “osservazioni e richieste”. In particolare i “Questionari” soggiacciono a un limite soggettivo (ossia deve essere riscontrato dal contribuente o suoi rappresentanti) e uno oggettivo (la richiesta deve essere (i) notificata; (ii) motivata e (iii) preventiva, ossia concedere un termine dilatorio non inferiore ai quindici giorni). Ciò significa che tutte le richieste formulate all’interno dell’attività istruttoria svolta ai sensi degli artt. 32, D.P.R. n. 600/1973 e 51, D.P.R. n. 633/1972 non possono derogare a tali limiti. L’Amministrazione finanziaria (a titolo esemplificativo, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza) è tenuta pertanto ad assegnare al contribuente un termine per rispondere di almeno quindici giorni. Diversamente la condotta dell’Amministrazione finanziaria viola l’art. 10, c. 1, l. n. 212/2000. e le garanzie difensive previste dalla legge e dallo Statuto del contribuente.

Pubblicazione legale

Verifica fiscale

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Le verifiche fiscali consistono in operazioni da parte dei verificatori che possono assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici e ad ogni altra operazione tecnica (art. 13, l. n. 689/1981). Durante una verifica fiscale, quindi, gli agenti accertatori hanno poteri di natura amministrativa che sono finalizzati alla verifica dell’osservanza di determinati obblighi di natura fiscale. In materia fiscale, ad esempio, l’esercizio dei poteri istruttori ha lo scopo (immediato) di controllare l’adempimento spontaneo del contribuente rispetto a una serie di obblighi e (più mediato) di esercitare la funzione di accertamento dei tributi, di riscossione e di irrogazione delle eventuali sanzioni. Durante una verifica fiscale, tuttavia, i poteri degli accertatori non sono illimitati: la disposizione dell’art. 220 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale assume un ruolo fondamentale. Questa norma prevede che, quando nel corso di attività ispettive (qual è ad esempio la verifica fiscale) emergono indizi di reato, gli atti necessari sono compiuti con l’osservanza delle garanzie previste dalla legge processuale penale, ben più pregnanti di quelle previste per il procedimento amministrativo. Tanto è vero che, in un eventuale processo penale che segua all’attività di accertamento e alla verifica fiscale, le informazioni acquisite in violazione della norma sopra menzionata dovrebbero essere dichiarate inutilizzabili dal giudice. Tuttavia, nonostante la chiarezza di tale norma, accade sovente che i verificatori procedono senza applicare le garanzie prescritte dal codice di procedura penale. L’importanza della presenza di un difensore professionista abilitato anche durante le prime fasi delle verifiche fiscali nelle aziende, allora, si rivela fondamentale sia per la verifica del rispetto delle procedure adottate dai verificatori, sia per approntare eccezioni a tutela e nell’interesse del contribuente accertato, sia per un’efficace difesa in ambito penale.

Pubblicazione legale

Prescrizione tributi

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L’art. 2948 c.c. dispone che: «Si prescrivono in cinque anni: […] 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi ; […]». Circostanza, evidentemente, che ricomprende i più importanti tributi dell’ordinamento - in specie l’IRPEF, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 917 del 1986; l’IRAP che richiama ex art. 4 del D.Lgs. n. 471 del 1997 la disciplina dell’imposta sui redditi; l’IVA, i cui versamenti sono regolati dall’art. 1 del D.P.R. n. 100 del 1998 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 542 del 1999. Ma, come spesso accade, seppure ad una lettura delle disposizioni di legge parrebbe tutto chiaro e lineare, la giurisprudenza dissente sull’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale. Anzi, negli ultimi anni, la Corte di legittimità ha a più riprese (Cass., Ord., n. 6997 del 2020, Cass., Sent. n. 24322 del 2014; Cass., Sent. n. 2941 del 2007) escluso l’applicabilità dell’art. 2948 c.c. – ovvero il termine di prescrizione quinquennale – con riferimento ai citati tributi. L’argomentazione della Suprema Corte è sostanzialmente la seguente – il tributo – per semplificare si pensi all’IRPEF – per quanto dovuto ogni anno solare non può dirsi periodico non essendo mai previamente determinato nel suo quantum. Ora, tale argomentazione non convince. Pare infatti alquanto discutibile poter definire un’obbligazione periodica solo se è previamente determinata anche sotto il profilo quantitativo. Non resta – in attesa di auspicabili chiarimenti della Suprema Corte – convincere (come ai noi è più volte fortunatamente capitato) le Corti Tributarie di merito della validità delle proprie argomentazioni, dovendosi applicare a tali tributi il termine di prescrizione di cinque anni.

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