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Bancarotta documentale - tipologia e criteri

Scritto da: Giacomo Ascione - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Ancora una volta la SC interviene in tema di  bancarotta fraudolenta documentale [articolo 216, comma 1, numero 2, della legge fallimentare], rappresentando che la condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale prevista dalla prima parte della norma può avere natura tanto materiale che ideologica, ma consiste comunque in un intervento manipolativo su una realtà contabile “già” definitivamente formata. Invece, la condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale "generica" prevista dalla seconda parte della norma [avere tenuto “i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento d'affari”] si realizza sempre, invece, con un falso ideologico, che si caratterizza per la contestualità alla tenuta della contabilità, nel senso che la condotta è integrata dall'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità (ovvero l'omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, ossia risulti tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Corte di Cassazione Sez. 5 pen, sent. 15 marzo 2024 n. 11093





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Giacomo Ascione

Avvocato Penalista