Pubblicazione legale:
REATI OSTATIVI: LA MANCATA COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA
NON IMPEDISCE I PERMESSI PREMIO PURCHE’ CI SIANO ELEMENTI CHE
ESCLUDONO COLLEGAMENTI CON LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
La Corte costituzionale si è riunita oggi in camera di consiglio per esaminare le
questioni sollevate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di
Perugia sulla legittimità dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento
penitenziario là dove impedisce che per i reati in esso indicati siano concessi
permessi premio ai condannati che non collaborano con la giustizia. In entrambi i
casi, si trattava di due persone condannate all’ergastolo per delitti di mafia.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che a
conclusione della discussione le questioni sono state accolte nei seguenti termini.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1,
dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di
permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati
acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione
all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di
collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato
abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo.
In questo caso, la Corte - pronunciandosi nei limiti della richiesta dei giudici
rimettenti - ha quindi sottratto la concessione del solo permesso premio alla
generale applicazione del meccanismo “ostativo” (secondo cui i condannati per i
reati previsti dall’articolo 4 bis che dopo la condanna non collaborano con la
giustizia non possono accedere ai benefici previsti dall’Ordinamento penitenziario
per la generalità dei detenuti).
In virtù della pronuncia della Corte, la presunzione di “pericolosità sociale” del
detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può
essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve
basarsi sulle relazioni del Carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie
autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Roma, 23 ottobre 2019