Spaccio di lieve entità:un reato che ha l'anima di un 'attenuante

Scritto da: Giacomo Ascione - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Cos'è uno "spaccio da strada?"

E' possibile la configurazione del reato di cui al V comma dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, allorquanto un soggetto venga arrestato in un quartiere  noto alla cronaca giudiziaria per la diffusa attività di spaccio di sostanza stupefacente? e' corretto presumere che ogni attività di spaccio posta in essere in tali ambienti sia "a prescindere" movimentata dai sistemi malavitosi cosa che costituisce un presupposto logico alla qualifica di detenzione /cessione ordinaria?
Per vero, è fatto noto che,  anche  nelle ipotesi di cessione  al consumatore finale,  in Italia si  presuppone un'organizzazione, che dal produttore in paesi esteri, si snoda attraverso venditore, importatore, medio trafficante, sino allo spacciatore “di strada”, salvo le ipotesi di chi coltiva o sintetizza la sostanza stupefacente autonomamente; sarebbe paradossale (oltre che non conforme a Giustizia) che il V comma riguardi solo queste situazioni marginalissime.

Questo dato,è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità  che ha escluso la qualificazione dei fatti nell’ipotesi del V comma solo se lo spacciatore è accorpato con i trafficanti e ha dato vita a un sistema stabile di approvvigionamento, di distribuzione e di cessione della droga, la condotta finale rimane il fatto autonomo del V comma, ma l’organizzazione predisposta alle spalle dello spacciatore finale costituisce un'associazione per delinquere, anzi proprio l'associazione per delinquere "per commettere i fatti del V comma" prevista dall'articolo 74 comma 6 del testo unico.

Al contrario, il Supremo Collegio ha precisato che quando il legislatore parla di “mezzi, modalità e circostanze dell'azione”, non si riferisce al complesso organizzativo che sta a monte dell'azione incriminata, ma all'azione stessa, dello spacciatore/detentore “finale” al consumatore,  considerata ex se . Ne consegue, quindi (come nel caso di specie) che quando non è lo spacciatore a predisporre (egli stesso) una complessa struttura servente alla sua condotta di cessione, è la   semplice pedina dell'ultima cessione. È  la sua attività che viene in rilievo e che va esaminata.  In questi casi, infatti, egli si limita a detenere delle dosi di sostanza drogante, e a cederle a terzi; viene pagato a giornata o trattiene per quest’attività una parte del ricavato che è il suo "salario". Oppure egli acquista in conto-vendita una piccola scorta, e col ricavato dello spaccio copre le spese e tiene per se  il guadagno destinato quasi integralmente all'acquisto di stupefacenti (in alcuni casi, anche  da consumare personalmente). La vicenda appena descritta è quello che si definisce “spaccio da strada”; è un'attività marginale, senza professionalità, largamente fungibile. Infatti l’esperienza giudiziaria insegna che nonostante arresti numericamente rilevanti di spacciatori finali, la vendita è sempre continuata in tutte le piazze di spaccio. Rispetto a questa “figura marginale dello spaccio”, poco rileva che spacci (o detenga) hashish, o cocaina, o eroina. Infatti, sempre nell’esperienza giudiziaria, sempre più spesso lo spacciatore finale cede più o tutte queste sostanze. Ed è a questo tipo di “azione” che si riferisce il legislatore con la riforma del V comma effettuata con la legge 79/2014. (cfr. Corte di Appello di Venezia sent. 5-4-2016 p.p. 3249 RGCA)

Per tutto quanto sopra riferito, appare evidente che il V comma dell’art. 73 d.P.R. 309/1990  non vada inteso come una mera ipotesi tenue del primo comma, ma al contrario, rappresenta delitto autonomo e distinto.

Attestazione di quanto appena affermato è l’evoluzione dei parametri valutativi nella giurisprudenza di legittimità: gli stessi erano ancorati all’inizio alla sola “modica quantità” prevista dalla legge del 1975, quantificata dalla giurisprudenza in tre dosi giornaliere (Sez. 6, Sentenza n. 10005 del 23/04/1991) con l’esclusione dell’attenuante - sulla base del dato quantitativo - per quantità di principio attivo inferiori al mezzo grammo (Sez. 4, Sentenza n. 10778 del 27/06/1991) o del lordo di uno o due grammi; invece si è giunti oggi a considerare non ostativa la detenzione di una quantità “rilevante ma non imponente” (Sez. 6, Sentenza n. 9723 del 17/01/2013) con riconoscimento dell’attenuante a quantità di 50 o 80 grammi di hashish e marjuana, a 25 gr. di eroina, una decina di 7 cocaina (Sez. 6, Sentenza n. 27809 del 05/03/2013). In particolare una pronuncia ha considerato non ostativa la detenzione di sostanza stupefacente in quantità “non superiore a dosi conteggiate a "decine" (Sez. 6, Sentenza n. 41090 del 18/07/2013), il che equivale a quantità di principio attivo sino a 15 grammi di cocaina, 2,5 grammi di eroina e Delta9-THC; mentre la giurisprudenza di merito si è allargata ancora di più (registrando ad esempio in questo distretto casi di V comma riconosciuti a 207 grammi lordi di cocaina, con 50 gr di principio attivo, o 147 gr. lordi di eroina con 6,5 gr di principio attivo).

In tema di parametri valutativi, la Suprema Corte (Sez. 4, Sentenza n. 47501 del 2011, in relazione alla “quantificazione” dell’ingente quantità), ha affermato che spetta proprio al giudice di merito l’apprezzamento in concreto perché “vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza della circostanza”, e indica più volte anche i singoli elementi di tale apprezzamento, quali i parametri concernenti il quantitativo, le ricadute per la salute pubblica, la tipologia dei consumatori, le condizioni in genere del mercato illegale.  Tale operazione è certamente altrettanto legittima e dovuta in relazione alla “quantificazione” della (non ingente, ma) modesta quantità della detenzione rientrante nel V comma.

 

Al contrario, chi frequenta quotidianamente le aule di giustizia, assiste ad un radicale ribaltamento della disciplina del V comma dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, valutata ancora come "premio" per l'imputato meritevole e sempre meno come autonoma e distinta ipotesi di reato. 



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Avvocato Giacomo Ascione a Napoli
Giacomo Ascione

Avvocato Penalista