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Diffamazione aggravata tramite mail: non necessaria la prova della lettura

Scritto da: Giacomo Dell'Orto - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Con la sentenza numero 12511 depositata il 24 marzo 2023, la V sezione della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla sempre discussa tematica della diffamazione realizzata tramite l'invio di una e-mail a plurimi destinatari. 

Dopo aver confermato il risalente orientamento secondo il quale la trasmissione tramite e-mail di un messaggio lesivo dell'altrui reputazione costituirebbe ipotesi di diffamazione aggravata dall'utilizzo di un "altro mezzo di pubblicità" (cfr. art. 595, comma 3 c.p.), la Suprema Corte ha avuto modo di affermare altresì che ai fini dell'integrazione del reato de quo, è "sufficiente la conoscibilità potenziale del contenuto del messaggio giunto a destinazione, potendo ritenersi presunta la lettura, salvo prova contraria"

In altri termini: sarà sufficiente, per l'accusa, la prova che il messaggio sia stato correttamente recapitato a più destinatari per ritenersi consumato il reato di diffamazione, mentre sarà a carico dell'imputato la probatio diabolica circa la mancata lettura del messaggio.




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Giacomo Dell'Orto

Avvocato penalista