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Imprenditore: la distrazione delle somme erogate tramite i finanziamenti previsti dal "decreto liquidità" non integra il reato di malversazione ai danni dello Stato.

Scritto da: Giacomo Dell'Orto -




Pubblicazione legale: Lo ha stabilito la sezione VI della Suprema Corte con la sentenza n. 22119/21. Il reato di cui all'art. 316 bis c.p. sanziona la condotta di chi, ottenuto un finanziamento pubblico, utilizzi le somme ricevute per finalità diverse rispetto a quelle per cui erano destinate. In questa fattispecie non rientra il caso del finanziamento garantito da SACE S.p.A., in quanto: - il finanziamento coinvolge due soggetti privati: Banca e imprenditore, e la partecipazione dell'Ente pubblico è eventuale e limitata al caso di inadempimento da parte del privato; - anche in caso di mancato adempimento dell'obbligo di restituzione con attivazione della surrogazione legale da parte di SACE S.p.A., tale surrogazione comporta esclusivamente il trasferimento (dalla Banca a SACE) del diritto di credito e non della posizione contrattuale del creditore. WARNING: in capo all’imprenditore potrebbe residuare una responsabilità penale per falso ideologico in quanto nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà il beneficiario del finanziamento è tenuto a dichiarare che le somme saranno destinate alle esigenze finanziarie connesse all’attività di impresa.

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Giacomo Dell'Orto

Avvocato penalista