Pubblicazione legale:
Lo ha stabilito la sezione VI della Suprema Corte con
la sentenza n. 22119/21. Il reato di cui all'art. 316 bis c.p. sanziona la
condotta di chi, ottenuto un finanziamento pubblico, utilizzi le somme ricevute per finalità diverse rispetto a quelle per cui erano destinate. In questa fattispecie non rientra il caso del finanziamento garantito da SACE S.p.A., in quanto:
- il finanziamento coinvolge due soggetti privati: Banca
e imprenditore, e la partecipazione dell'Ente pubblico è eventuale e limitata al caso di inadempimento da parte del privato;
- anche in caso di mancato adempimento dell'obbligo
di restituzione con attivazione della surrogazione legale da parte di SACE
S.p.A., tale surrogazione comporta esclusivamente il trasferimento (dalla Banca
a SACE) del diritto di credito e non della posizione contrattuale del
creditore.
WARNING: in capo all’imprenditore potrebbe residuare una responsabilità penale per falso ideologico in quanto nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà il beneficiario del finanziamento è tenuto a dichiarare che le somme saranno destinate alle esigenze finanziarie connesse all’attività di impresa.
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