Pubblicazione legale:
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la pronunzia n. 4237 del 3 Marzo 2015 ritorna sulla
questione del licenziamento del dipendente che durante lo stato di malattia lavora altrove.
La Corte, nella pronuncia in commento, ribadisce il principio secondo cui non costituisce giusta
causa di licenziamento, ma è passibile unicamente di sanzione conservativa, il comportamento del
lavoratore che durante un periodo di assenza dal lavoro per malattia abbia svolto presso terzi una
attività lavorativa sostanzialmente coincidente con quella oggetto del contratto di lavoro.
Fonte: Consulenza On line