Caso legale:
La nostra assistita veniva rinviata a giudizio per il reato di violenza privata aggravata dall’utilizzo del metodo camorristico per aver rivolto espressioni minacciose ad un soggetto che aveva compiuto una estorsione ai danni di una sua amica, affinchè costui si adoperasse per restituire la somma estorta alla vittima.
Nel giudizio di primo grado, definito con le forme del rito abbreviato, l’imputata veniva condannata per il reato di cui all’art. 610 c.p. aggravato ex art. 7 l. 356/92.
La Corte di Appello confermava la condanna irrogata in primo grado e pertanto proponevamo Ricorso per Cassazione nel quale evidenziavamo che le sentenze di primo e secondo grado erano affette da vizio conseguente ad erronea applicazione della disposizione di legge di cui all’art. 610 c.p. in quanto il delitto di violenza privata presuppone che la vittima venga costretta a fare, tollerare o omettere qualcosa mentre nella vicenda in esame non risultava che vi fosse stato tale tipo di costrizione, essendo state proferite dall’imputata solamente espressioni minacciose che tuttavia non era dato sapere se avessero sortito qualche effetto.
La Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso annullava la sentenza di appello e rimetteva gli atti ad un’altra sezione della Corte di Appello affinchè procedesse ad un nuovo giudizio.
La Corte di Appello, in applicazione del principio di diritto dettato dalla Suprema Corte, assolveva l’imputata perché il fatto non sussiste.