Sentenza giudiziaria:
Una ditta americana e una svizzera parti di un gruppo societario produttore di motori per navi, da me assistite, citarono in giudizio avanti il Tribunale di Ravenna una compagnia armatrice locale provando di avere svolto per conto di questa lavori di smontaggio, controllo, rettifica e rimontaggio del motore ausiliario di una nave durante la sosta di questa in un porto americano e in alcuni porti europei, nonché provando di avere fornito pezzi di ricambio del predetto motore a favore della committente. La convenuta opponeva di nulla dover pagare per i predetti titoli e reclamava in via riconvenzionale il risarcimento di danni subiti per mancato svolgimento a regola d'arte delle prestazioni appaltate alle due ditte straniere. Dopo espletamento di prove per testi e c.t.u. il tribunale condannò la compagnia armatrice a pagare in favore delle due ditte la somma da ciascuna richiesta, rigettò la domanda riconvenzionale della convenuta che condannò alle spese legali. Quest'ultima propose appello avanti la Corte di Bologna, la quale rigettò nel merito l'impugnazione della compagnia armatrice condannandola a pagare le spese legali anche per questo grado di giudizio. L'appellante ricorse per cassazione e la Suprema Corte, confermò la sentenza di appello e condannò la ricorrente al pagamento delle spese legali. La Cassazione ribadì il principio che l'appaltante è tenuto a cooperare all'adempimento dell'appaltatore ex art. 1206 c.c. qualora tale cooperazione sia necessaria per l'oggetto dei servizi appaltati, come era in questo caso di lavori al motore di bordo di una nave, in base al principio di buona fede e correttezza.