Pubblicazione legale:
L'articolo che intendo citare comparve in una rivista specialistica spagnola e si riferisce a un caso giudiziario di un certo interesse che fu deciso dalla Corte di Cassazione italiana. La vertenza riguardava una causa di risarcimento dei danni promossa da un commerciante italiano che aveva inviato merci all'estero poi risultate non consegnate parzialmente. Il commerciante in questione convenne in giudizio avanti un tribunale italiano una determinata società straniera ritenendola vettrice del carico trasportato all'estero sulla base di quanto risultava indicato nella polizza di carico.
La società straniera si costituì in giudizio lamentando di non essere il vettore del carico in questione. La causa, decisa in primo grado in modo pregiudizievole per la società straniera convenuta, fu appellata da quest'ultima senza successo, dato che la Corte d'Appello competente confermò la sentenza di primo grado.
La soccombente propose allora ricorso per cassazione, ma la Suprema Corte italiana rigettò il ricorso della società straniera condannandola altresì al pagamento di tutte le spese processuali. La parte interessante della motivazione dei giudici di cassazione stabilì che, quando la polizza di carico della merce non contiene un'intestazione precisa indicativa dell'identità del vettore, l'armatore della nave può essere ritenuto fondatamente quale vettore della merce solo qualora la polizza di carico stessa sia stata sottoscritta dal comandante della nave oppure dall'agente raccomandatario aggiungendo la precisa indicazione formulata in questi termini "per conto e nell'interesse dell'armatore", oppure formule analoghe.
Fonte: Revista europea de derecho de la navegaciòn marìtima y aeronàutica