Sentenza giudiziaria:
Il Collegio ha ritenuto, come spiegato da questo difensore, che il reato contestato nei confronti dell'imputata (bancarotta fraudolenta per distrazione di quote) non si era consumato e, quindi, ricorreva il tentativo ex art. 56 c.p.; pertanto, anche i termini di prescrizione si sono ridotti ed il collegio ha preso atto dell'avvenuto decorso, pronunciando sentenza di non doversi procedere.