Su richiesta del PM, il GIP provvedeva all'emissione del decreto di sequestro preventivo riportando pedissequqmente, quale motivazione a sostegno del provvedimento, la medesima richiesta della pubblica accusa.
Questo difensore proponeva richiesta di riesame rilevando come il GIP si fosse limitato ad eseguire un semplice "copia e incolla" delle motivazioni dell'autorità requirente, omettendo, quindi, di sottoporre la richiesta al proprio vaglio. Altresì, si rilevava come tale inesistente vaglio critico comportava l'assenza dell'analisi dei requisiti della concretezza e dell'attualità (periculum in mora). Infine, si precisava come il Tribunale del Riesame, in presenza di un decreto privo di motivazione, non avrebbe potuto operare alcuna sanatoria del provvedimento medesimo.
Il Tribunale del Riesame, aderendo in toto alla richiesta del difensore, ha dichiarato nullo il decreto di sequestro spiegando che: "dall'esame degli atti e dal semplice raffronto tral la richiesta della misura e il decreto di sequestro, emerge la piena sovrapponibilità dei testi e il diretto acritico recepimento e la conseguente mera riproposizione, da parte del GIP, delle argomentazioni svolte dall'organo requirente"; "L'assenza di autonomo vaglio critico delle emergenze processuali nel provvedimento oggetto di riesame, contenente indicazioni del tutto coincidenti con il contenuto della richiesta del PM, non può che traduri nel vizio della nullità per assenza di motivazione"; "La totale assenza di motivazione, come messo in rilievo nell'interesse del ricorrente, non consente a questo collegio di svolgere una funzione di supplenza"; "Il Tribunale del riesame, in definitiva, deve provvedere alla declaratoria di nullità del provvedimento impugnato sia in caso di motivazione inesistente - cui va equiparata quella di motivazione meramente apparente che si risolva in mere clausole di stile - sia in caso di motivazione che, pur materialmente redatta, non risulti autonoma rispetto alla richiesta del PM".
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