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Avvocato Giancarlo Frongia a Busachi

Giancarlo Frongia

Avvocato penalista e tributarista

Informazioni generali

Sono Giancarlo Frongia, esperto di diritto penale e tributario. Ho un’ottima conoscenza del diritto fallimentare e dei reati ad esso collegati. Tuttavia, il mio studio è strutturato in modo da offrire assistenza e sostegno anche nel diritto civile e societario, vantando tra i miei assistiti numerose aziende. Opero sia a livello regionale che nazionale. Offro un rapporto personale e diretto con i miei clienti, dimostrando sempre il mio impegno nel seguire ogni caso da vicino. La mia concretezza ed il mio impegno consentono ai miei assistiti di affrontare con serenità anche le questioni più difficili.

Esperienza


Diritto tributario

Per 8 anni ho collaborato con uno studio legale convenzionato con equitalia, occupandomi in prima persona del contenzioso. L'altissimo numero di casi seguiti (circa 750) su tutti i fronti del diritto tributario, ha consentito l'acquisizione di assoluta padronanza della materia.


Diritto penale

Ho maturato una comprovata esperienza nella difesa di imputati di reati contro la persona, contro il patrimonio, reati tributari, reati legati al fallimento, reati contro la pubblica amministrazione, etc. La padronanza della procedura penale mi consente la miglior gestione delle udienze.


Reati contro il patrimonio

Ho difeso, e difendo, un gran numero di accusati di reati contro il patrimonio (furto, truffa, appropriazione indebita, rapina, estorsione, ricettazione, riciclaggio), conseguendo un'altissima percentuale di assoluzioni.


Altre categorie

Omicidio, Sostanze stupefacenti, Diritto civile, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Tutela dei minori, Diritto commerciale e societario, Fusioni e acquisizioni, Fallimento e proc. concorsuali, Usura, Recupero crediti, Contratti, Diritto del lavoro, Violenza, Stalking e molestie, Discriminazione, Incidenti stradali, Malasanità e responsabilità medica, Diritto agrario, Domiciliazioni, Risarcimento danni.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Sentena assoluzione ex art. 530 cpp

Sentenza del 21/09/2015 n. 602/2015 del Tribunale di Nuoro

L'imputata è stata assolta dalla contestata evasione fiscale perchè il fatto non sussiste.

Pubblicazione legale

Limiti evasione fiscale

Pubblicato su IUSTLAB

L'amministratore delegato della società Alfa è imputato del delitto di cui all'art. 5 comma 1, F.Lgs. 74/2000 poichè, omettendo la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (per due anni consecutivi), ha evaso le relative imposte. Le imposte evase ammontavano, per ogni annualità, a svariate centinaia di migliaia di euro. Prima dell'apertura del dibattimento lo scrivente, nell'interesse dell'imputato e della società Alfa, ha presentato istanza di accertamento con adesione e la trattativa ha determinato la netta riduzione delle somme evase e delle relative sanzioni , attestandosi ben al di sotto della soglia penale. In seguito al pagamento delle somme concordate con l'ufficio fiscale, è stato depositato nel corso del dibattimento il fascicolo contenente gli atti di adesione e le ricevute di pagamento. Il Giudice si è pronunciato assolvendo l'imputato perchè il fatto non sussiste. In particolare, ha ritenuto essersi realizzato un caso di non punibilità ex art. 13 DLgs 74/2000.

Pubblicazione legale

Sequestro preventivo e motivazione apparente

Pubblicato su IUSTLAB

Su richiesta del PM, il GIP provvedeva all'emissione del decreto di sequestro preventivo riportando pedissequqmente, quale motivazione a sostegno del provvedimento, la medesima richiesta della pubblica accusa. Questo difensore proponeva richiesta di riesame rilevando come il GIP si fosse limitato ad eseguire un semplice "copia e incolla" delle motivazioni dell'autorità requirente, omettendo, quindi, di sottoporre la richiesta al proprio vaglio. Altresì, si rilevava come tale inesistente vaglio critico comportava l'assenza dell'analisi dei requisiti della concretezza e dell'attualità (periculum in mora). Infine, si precisava come il Tribunale del Riesame, in presenza di un decreto privo di motivazione, non avrebbe potuto operare alcuna sanatoria del provvedimento medesimo. Il Tribunale del Riesame, aderendo in toto alla richiesta del difensore, ha dichiarato nullo il decreto di sequestro spiegando che: "dall'esame degli atti e dal semplice raffronto tral la richiesta della misura e il decreto di sequestro, emerge la piena sovrapponibilità dei testi e il diretto acritico recepimento e la conseguente mera riproposizione, da parte del GIP, delle argomentazioni svolte dall'organo requirente"; "L'assenza di autonomo vaglio critico delle emergenze processuali nel provvedimento oggetto di riesame, contenente indicazioni del tutto coincidenti con il contenuto della richiesta del PM, non può che traduri nel vizio della nullità per assenza di motivazione"; "La totale assenza di motivazione, come messo in rilievo nell'interesse del ricorrente, non consente a questo collegio di svolgere una funzione di supplenza"; "Il Tribunale del riesame, in definitiva, deve provvedere alla declaratoria di nullità del provvedimento impugnato sia in caso di motivazione inesistente - cui va equiparata quella di motivazione meramente apparente che si risolva in mere clausole di stile - sia in caso di motivazione che, pur materialmente redatta, non risulti autonoma rispetto alla richiesta del PM".

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